Truffa delle mascherine: per la Corte dei Conti non vi fu dolo (prima) e poi colpa grave


Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Lazio, sentenza n 387 del 28 agosto 2025


La Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione OMISSIS, all’epoca dei fatti OMISSIS Regione Lazio, e il dott. X X, OMISSIS regionale, per ivi sentirli condannare al pagamento, in parti eguali, a favore della Regione Lazio, della somma complessiva di euro 11.776.662,20, a titolo di risarcimento del danno in relazione ad un’ipotesi di danno erariale da incauto affidamento per l’acquisto di 9,5 milioni di mascherine ffp2, ffp3 e chirurgiche.

In via subordinata, si prospetta una responsabilità a titolo di colpa grave con l’addebito a carico dei convenuti solo per le somme presenti nei conti di OMISSIS alla data del grave inadempimento (18 e 23 marzo 2020) e ivi rimaste per un paio di settimane, pari a € 4.356.211,45.


A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che: a) l’incauto affidamento della fornitura è avvenuto in applicazione di una normativa (Decreto-Legge 9 marzo 2020, n. 14, poi non convertito) emanata per fronteggiare la pandemia e che prevedeva particolari esenzioni dalla responsabilità amministrativa e contabile per l’acquisizione di dispositivi medici;

b) in tale ambito temporale l’amministrazione regionale provvedeva a ingentissimi e incauti acquisti di mascherine facciali allo scopo dichiarato di fronteggiare l’emergenza Covid 19;  c) gli acquisti erano effettuati senza gara e senza confronto con altri operatori economici, senza pubblicare un bando, si ometteva anche di selezionare l’appaltatore attraverso “l’invito di almeno 5 operatori individuati»; … e) l’acquisto di 9,5 milioni di mascherine chirurgiche, ffp2 e ffp3 per l’importo di € 35.819.200,00 era concluso con una società, la OMISSIS, del tutto priva di caratteristiche idonee per un affidamento con un rilevante pagamento anticipato di € 14.680.000,00.

In particolare La Regione Lazio effettuava il pagamento immediato del 50% dell’importo dei 3 contratti, per il rilevante complessivo importo di € 14.680.000,00. La spedizione di tutta la merce con invio della documentazione avrebbe dovuto essere effettuata tra il 18 e il 23 marzo, mentre le consegne avrebbero dovuto avvenire tassativamente in gran parte (per diversi milioni di mascherine) entro il termine essenziale del 23 marzo 2020. La OMISSIS non eseguiva alcuna fornitura, e l’inadempimento emergeva nella sua evidenza nel giro di pochissimi giorni, cioè già dal 18 marzo, quando non veniva trasmessa (come da programma contrattuale) la documentazione attestante la spedizione di milioni di mascherine e alla scadenza dei termini essenziali di consegna dei materiali, vale a dire il 23.03.2020, per la gran parte della merce.

Il quadro normativo di riferimento mutava con la mancata conversione della limitazione di responsabilità per i funzionari di cui all’art 11 comma 3 del citato Decreto-legge, n.14/20202. Il giorno successivo alla promulgazione della legge di abrogazione, in data 25.04.2020, con Determinazioni n. OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, l’ARPC Lazio risolveva la ormai già inesistente relazione contrattuale con l’inadempiente OMISSIS, intimandole la restituzione delle somme versate quale acconto sulle forniture, nonché il pagamento delle penali da ritardo e ogni maggior danno da determinarsi.

In particolare l’organo requirente ha precisato che l’azione di responsabilità non si fonda sui comportamenti illegittimi nella scelta del contraente, ma sulla scelta del vertice dell’Ente di non procedere al recupero degli anticipi versati, pur conoscendo l’incresciosa e inadeguata situazione tecnica e patrimoniale della OMISSIS.

In sintesi, l’organo requirente pone a carico dei convenuti per lo meno a titolo di colpa grave, le seguenti condotte produttive di danno: a) l’irragionevole omessa tempestiva valutazione delle polizze fideiussorie e dei falsi documenti di trasporti presentati dalla OMISSIS; b) l’imperizia e imprudenza per aver posto in essere, dopo l’accertamento della risoluzione di diritto per scadenza del temine essenziale, una nuova illegittima e inefficace procedura amministrativa per tentare di proseguire il rapporto di fornitura con la OMISSIS; c) la tardività della denuncia alle autorità competenti della sottrazione degli acconti. Il danno patito dalla Regione coinciderebbe con l’anticipo che non è stato restituito dalla OMISSIS, nonostante la mancata consegna della merce, e che non è stato recuperato

Il Collegio giudicante ha stabilito che l’accertamento della colpa grave non possa essere svolto in modo decontestualizzato, sicché deve tenersi conto che le condotte riferite dall’organo requirente e ritenute foriere di responsabilità amministrativa, erano tenute in un contesto emergenziale (Covid) nel cui ambito i convenuti -in ragione delle rispettive funzioni – dovevano dare risposta all’esigenza di acquisire DPI con la massima urgenza come la situazione pandemica richiedeva.
Va, peraltro, evidenziato che non appare integrata la colpa grave anche alla luce dei principi di diritto affermati dalle SS.RR. della Corte dei conti che hanno identificato l’elemento soggettivo della colpa grave con l’“intensa negligenza”, la “sprezzante trascuratezza dei propri doveri”, l’”atteggiamento di grave disinteresse nell’espletamento delle proprie funzioni”, la “macroscopica violazione delle norme”, il “comportamento che denoti dispregio delle comuni regole di prudenza”, tutte connotazione della condotta che non si ritengono riscontrabili nella fattispecie in esame.
In conclusione, non si reputa che sia configurabile il dolo nelle condotte dei convenuti con riguardo ai fatti avvenuti nella vigenza del decreto legge 14/2020, e si esclude la colpa grave in relazione agli ulteriori rilievi mossi dalla Procura regionale, con conseguente reiezione della domanda attrice.

Comments are closed.