Parere funzione consultiva n. 38 del 9 settembre 2025
Il Legislatore in sede di conversione in legge del citato d.l. 73/2025 con la Legge 18 luglio 2025 n. 105 ha stabilito la modifica dell’art. 2, comma 1, del d.l. 73/2025, prevedendo l’introduzione, dopo il comma 1, delle seguenti disposizioni:
«1-bis. Le disposizioni dell’articolo 45 e dell’allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell’entrata in vigore della disposizione.
1-ter. Le modalità per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche al personale dirigenziale per le attività svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 sono stabiliti dalle 4 stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, in base ai rispettivi ordinamenti.
1-quater. Gli oneri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui al comma 1-bis sono posti a valere sulle risorse già accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento».
Con tale disposizione, quindi, il Legislatore:
– ha chiarito che le novelle che hanno interessato l’art. 45 del d.lgs. 36/2023 per effetto del d.lgs. 209/2024 e del d.l. 73/2025, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure indette ai sensi del d.lgs. 36/2023, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell’entrata in vigore della disposizione;
– ha stabilito che le modalità per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione degli incentivi al personale dirigenziale per le attività svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, devono essere stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, in base ai rispettivi ordinamenti;
– ha stabilito, altresì, che gli oneri per la corresponsione dei predetti emolumenti sono posti a valere sulle risorse già accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento