In caso di mancato rispetto dei tempi d’attesa, l’ASL deve valutare se su ciò ha inciso la libera professione dei medici

Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Emilia Romagna, deliberazione n 120 del 26 settembre 2025


L’AUSL di  X non ha raggiunto nel 2024 l’indice di performance (≥ 90%) stabilito dalla d.G.R. 945/2024 in base alla quale “le Aziende sanitarie […] devono garantire i tempi di accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali in coerenza con la d.G.R. 603/2019 ‘Piano Regionale di governo delle liste d’attesa (PRGLA) per il triennio 2019-2021’ che recepisce il PNGLA (Accordo Stato Regioni del 21/02/2019). A fronte delle criticità riscontrate nel 2023 relative alla contrazione della capacità produttiva, per il 2024 è prioritario al fine di garantire i tempi di attesa, perseguire l’obiettivo di incrementare il numero di prestazioni di specialistica ambulatoriale per soddisfare il fabbisogno e parallelamente, garantire la continuità assistenziale come da DGR n. 620/2024 recante ‘Interventi straordinari e linee di indirizzo per la riorganizzazione dell’assistenza specialistica per il contenimento dei tempi d’attesa: prima fase attuativa’ […]”.

Pertanto, fra gli obiettivi stabiliti, la Regione per l’anno 2024 ha indicato come prioritario, al fine di garantire i tempi di attesa, il perseguimento dell’obiettivo di incrementare il numero di prestazioni di specialistica ambulatoriale per soddisfare il fabbisogno e parallelamente garantire la continuità assistenziale come da d.G.R. n. 620/2024. In base a tali obiettivi le aziende USL sono state onerate dell’elaborazione di un Piano di Produzione che desse evidenza dell’incremento di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale e delle relative modalità organizzative previste.
La Sezione non ha rinvenuto sul sito dell’AUSL di  X alcun Piano di Produzione con evidenza dell’incremento delle visite e di prestazioni di diagnostica strumentale, prendendo pertanto quale parametro ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi nelle visite specialistiche e nella diagnostica strumentale, i tempi di attesa ex ante per la classe di priorità D trasmessi dalla stessa Azienda e indicati nella misura dell’85,37%, inferiore all’indice di performance stabilito dalla Regione in misura ≥ 90%.


Egualmente è a dirsi per i ricoveri per protesi d’anca, di chirurgia generale e retrospettivi per tutti gli interventi monitorati PNGLA in cui l’Ausl di  X non ha raggiunto nel 2024 il target stabilito dalla Regione nella citata delibera. La Sezione osserva che fra i presupposti dell’ALPI vi è il rispetto dei piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente che siano assicurati i relativi volumi prestazionali e i tempi di attesa.
Il mancato raggiungimento dall’AUSL di  X dei target stabiliti per il 2024 impone pertanto all’Azienda di adottare idonee misure per riportare i tempi di attesa agli obiettivi stabiliti valutando se sull’aumento dei tempi rispetto al 2023 abbia inciso l’attività intramuraria

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