Da rifare il giudizio di parifica del bilancio della Sicilia del 2020: i giudici non erano in numero dispari

Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 16 del 29 settembre 2025


La Sezione regionale competente a  svolgere il giudizio di parificazione è chiamata a deliberare sempre e  comunque nella sua interezza. Invece, per le Sezioni riunite (nazionali  e siciliane) la composizione è indicata annualmente da un decreto del  Presidente della Corte, con vincolo minimo di numero e  composizione dispari; tale decreto, nel rispetto del principio di  costituzione del giudice e di continuità delle funzioni di giustizia,  stabilisce anche le modalità delle sostituzioni.
Il decreto è stato disatteso, così come disatteso è stato il principio di  legge sul numero dispari dei componenti/votanti che si applica alle  Sezioni riunite in forza dell’art. 4 del r.d. del 1934. Il mancato rispetto  del decreto n. 247/2023 e dell’ordinanza n. 18/2023 è un vizio che non  può che comportare la nullità della decisione.


Il collegio che ha assunto l’impugnata decisione era, dunque,  illegittimamente composto per la violazione delle norme generali e  speciali illustrate; si ricade, quindi, in un’ipotesi di gravi vizi relativi  alla “costituzione del giudice”, insanabile e rilevabile d’ufficio (cfr. art.  161 c.g.c.).
La Procura richiama più volte la QM 34, ove si afferma l’impossibilità  di applicare per analogia il Codice di giustizia contabile ed anche che  la legge non prevede nullità nell’ambito del procedimento di parifica    (p. 41 della pronunzia). Tuttavia, tale ultimo assunto circa le nullità  non è riportato nel principio di diritto, che si limita alla prima parte  di quanto argomentato, ossia all’impossibilità di applicare per  analogia il Codice di giustizia contabile.
Nel caso di specie, pur non ritenendo applicabile il Codice di giustizia  contabile, occorre comunque richiamare il principio generale di  terzietà e precostituzione del giudice, necessario per la  “formalità…contenziosa” (art. 40 del r.d. n. 1214/1934) nella fase  dell’udienza di parifica.
Il rispetto delle norme di composizione del collegio è senza dubbio  necessario ai fini delle citate “formalità contenziose”, al pari delle  altre formalità esplicitamente richiamate dalla sentenza medesima.  Infatti, secondo la QM 34, sono desumibili come principi generali di  tale formalità la trattazione in pubblica udienza, la presenza del  Pubblico ministero, il contraddittorio con i rappresentanti  dell’Amministrazione. In particolare, il rispetto del principio del  contraddittorio non può sussistere senza la terziarietà dell’organo  giudicante e quindi, la corretta e legale composizione del collegio  giudicante rientra a pieno titolo nelle “formalità” della giurisdizione  contenziosa, richiamate dall’art. 40 del r.d. n. 1214/1934.

Anche laddove ritiene non applicabile il Codice di giustizia contabile,  la QM 34 ricorda tuttavia che “il segmento finale di tale attività si svolge  in un contesto di natura giurisdizionale a quest’ultimo, quindi  avvicinandosi, senza però integrarne la sostanza” (richiamo testuale a  SS.RR./QMIG/5/2022).
Viene, cioè, ribadito che la fase dell’udienza si svolge nelle “forme della  giurisdizione contenziosa” e perciò sono applicabili i principi generali,  quale quello della pubblica udienza che, pur in assenza di una  normativa procedurale (e nel rispetto della non applicabilità del  Codice di giustizia contabile più volte affermata dalla stessa QM),  risultano necessari per lo svolgimento di questa fase.
Nel caso di specie, dunque, non è necessario applicare diposizioni del  Codice di giustizia contabile, ma direttamente e soltanto l’art. 40 T.U.  Cdc.

Diversamente opinando, tra l’altro, non sarebbe comprensibile il  senso stesso del potere di decisione dei criteri del collegio delle SS.RR.  attribuito al Presidente e che valore abbia il decreto che fissa anche i  criteri di sostituzione: tale determinazione finirebbe per  rappresentare un mero esercizio di stile, suscettibile di essere  disatteso senza conseguenze.
Inoltre, la composizione numericamente pari (risultante dall’assenza  di un componente) non è solo in contrasto con l’art. 4 del r.d. n.  1214/1934, ma rende inapplicabile anche il principio, enucleato  espressamente dalla QM 34, di decisione a maggioranza secondo un  preciso ordine di trattazione: appare infatti evidente che un collegio  con componenti in numero pari potrebbe trovarsi a non riuscire a  decidere “a maggioranza”.  Il terzo motivo deve, dunque, trovare accoglimento, con la  conseguente nullità della decisione impugnata

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