Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 16 del 29 settembre 2025
La Sezione regionale competente a svolgere il giudizio di parificazione è chiamata a deliberare sempre e comunque nella sua interezza. Invece, per le Sezioni riunite (nazionali e siciliane) la composizione è indicata annualmente da un decreto del Presidente della Corte, con vincolo minimo di numero e composizione dispari; tale decreto, nel rispetto del principio di costituzione del giudice e di continuità delle funzioni di giustizia, stabilisce anche le modalità delle sostituzioni.
Il decreto è stato disatteso, così come disatteso è stato il principio di legge sul numero dispari dei componenti/votanti che si applica alle Sezioni riunite in forza dell’art. 4 del r.d. del 1934. Il mancato rispetto del decreto n. 247/2023 e dell’ordinanza n. 18/2023 è un vizio che non può che comportare la nullità della decisione.
Il collegio che ha assunto l’impugnata decisione era, dunque, illegittimamente composto per la violazione delle norme generali e speciali illustrate; si ricade, quindi, in un’ipotesi di gravi vizi relativi alla “costituzione del giudice”, insanabile e rilevabile d’ufficio (cfr. art. 161 c.g.c.).
La Procura richiama più volte la QM 34, ove si afferma l’impossibilità di applicare per analogia il Codice di giustizia contabile ed anche che la legge non prevede nullità nell’ambito del procedimento di parifica (p. 41 della pronunzia). Tuttavia, tale ultimo assunto circa le nullità non è riportato nel principio di diritto, che si limita alla prima parte di quanto argomentato, ossia all’impossibilità di applicare per analogia il Codice di giustizia contabile.
Nel caso di specie, pur non ritenendo applicabile il Codice di giustizia contabile, occorre comunque richiamare il principio generale di terzietà e precostituzione del giudice, necessario per la “formalità…contenziosa” (art. 40 del r.d. n. 1214/1934) nella fase dell’udienza di parifica.
Il rispetto delle norme di composizione del collegio è senza dubbio necessario ai fini delle citate “formalità contenziose”, al pari delle altre formalità esplicitamente richiamate dalla sentenza medesima. Infatti, secondo la QM 34, sono desumibili come principi generali di tale formalità la trattazione in pubblica udienza, la presenza del Pubblico ministero, il contraddittorio con i rappresentanti dell’Amministrazione. In particolare, il rispetto del principio del contraddittorio non può sussistere senza la terziarietà dell’organo giudicante e quindi, la corretta e legale composizione del collegio giudicante rientra a pieno titolo nelle “formalità” della giurisdizione contenziosa, richiamate dall’art. 40 del r.d. n. 1214/1934.
Anche laddove ritiene non applicabile il Codice di giustizia contabile, la QM 34 ricorda tuttavia che “il segmento finale di tale attività si svolge in un contesto di natura giurisdizionale a quest’ultimo, quindi avvicinandosi, senza però integrarne la sostanza” (richiamo testuale a SS.RR./QMIG/5/2022).
Viene, cioè, ribadito che la fase dell’udienza si svolge nelle “forme della giurisdizione contenziosa” e perciò sono applicabili i principi generali, quale quello della pubblica udienza che, pur in assenza di una normativa procedurale (e nel rispetto della non applicabilità del Codice di giustizia contabile più volte affermata dalla stessa QM), risultano necessari per lo svolgimento di questa fase.
Nel caso di specie, dunque, non è necessario applicare diposizioni del Codice di giustizia contabile, ma direttamente e soltanto l’art. 40 T.U. Cdc.
Diversamente opinando, tra l’altro, non sarebbe comprensibile il senso stesso del potere di decisione dei criteri del collegio delle SS.RR. attribuito al Presidente e che valore abbia il decreto che fissa anche i criteri di sostituzione: tale determinazione finirebbe per rappresentare un mero esercizio di stile, suscettibile di essere disatteso senza conseguenze.
Inoltre, la composizione numericamente pari (risultante dall’assenza di un componente) non è solo in contrasto con l’art. 4 del r.d. n. 1214/1934, ma rende inapplicabile anche il principio, enucleato espressamente dalla QM 34, di decisione a maggioranza secondo un preciso ordine di trattazione: appare infatti evidente che un collegio con componenti in numero pari potrebbe trovarsi a non riuscire a decidere “a maggioranza”. Il terzo motivo deve, dunque, trovare accoglimento, con la conseguente nullità della decisione impugnata