Ritiene il Tribunale sussistano i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96
comma 3 c.p.c.
Il ricorso giudiziario – così come tutti gli altri centinaia di giudizi patrocinati dal medesimo
difensore, tutti redatti a stampone – risulta evidentemente redatto con strumenti di intelligenza
artificiale; tanto è evidente non solo dalla gestione del procedimento (deposito di note ex art.
127 ter c.p.c. il giorno successivo al deposito del decreto di fissazione di udienza) ma
soprattutto dalla scarsa qualità degli scritti difensivi e dalla totale mancanza di pertinenza o
rilevanza degli argomenti utilizzati; l’atto è infatti composto da un coacervo di citazioni
normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico ed in gran parte inconferenti
rispetto al thema decidendum ed, in ogni caso, tutte manifestamente infondate.
Il difensore inoltre, più volte invitato a presentarsi in udienza al fine di rendere chiarimenti, ha
ritenuto di non presenziare.
Alcuna giustificazione è inoltre stata presentata in relazione alla duplicazione dei giudizi.
È evidente pertanto che l’azione risulta introdotta in malafede ovvero con grave negligenza,
tale da giustificare.
Il Tribunale di Latina, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell’ che si
liquidano in € 5.391,00 oltre accessori di legge; - condanna il ricorrente ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento di € 1.000 in favore
della controparte ed € 1.000 in favore della cassa delle ammende