Se la società partecipata ha un fatturato inferiore di un milione di euro, il Comune deve specificare le motivazioni del mantenimento della partecipazione


Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 107 del 26 settembre 2025


Il Comune ha approvato la revisione periodica ex art.  20 D.Lgs. n. 175/2016 delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2023 con la delibera  del Consiglio Comunale n. 40 del 12 dicembre 2024.
Dalla lettura delle schede di rilevazione per la revisione periodica delle  partecipazioni allegate alla suddetta delibera «per costituirne parte integrante e  sostanziale» emerge che la media del fatturato degli ultimi tre esercizi di X Srl è ampiamente inferiore alla soglia di un milione di euro, risultando pari ad euro  664.024,33.


Tuttavia, nella medesima delibera consiliare ci si limita a «dare atto che tutte le  sopra citate società, di cui il Comune intende mantenere le quote di  partecipazione, presentano compiutamente le caratteristiche e le condizioni stabilite dalla  vigente normativa in materia e non si rilevano pertanto condizioni ostative al  mantenimento delle partecipazioni possedute né necessità di interventi correttivi e di  razionalizzazione e riassetto ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.»; ciò, sebbene – al  contrario – X Srl rientri nell’ipotesi di cui al comma 2, lett. d) di  quest’ultima disposizione.


Ne risulta che l’Ente locale non ha adempiuto all’obbligo di motivazione in ordine  al mantenimento della partecipazione societaria de qua.  Soltanto a seguito di specifica richiesta formulata dal Magistrato istruttore, con  nota di riscontro del 2 settembre 2025, a firma del Sindaco, sono state esplicitate le  motivazioni in base alle quali «l’Ente ha deliberato il mantenimento della partecipazione  in “X Srl”, pur nella consapevolezza del mancato rispetto del limite  relativo al fatturato».
Nella consapevolezza del mancato assolvimento dell’obbligo motivazionale, nella  medesima nota l’Amministrazione Comunale ha preannunciato che «le suddette  motivazioni saranno meglio dettagliate nelle future deliberazioni consiliari ex art. 20  TUSP».
In effetti, detta motivazione non può essere esplicitata una volta per tutte, ma va  ripetuta ad ogni successiva revisione periodica; infatti, nella deliberazione n. 22/2018 –  con quale sono stati forniti indirizzi operativi in ordine alla prima revisione periodica – la  Sezione delle Autonomie ha precisato che «[l]’evoluzione caratterizzante il processo di  razionalizzazione – che da meccanismo straordinario si trasforma in una verifica a  carattere periodico e, quindi, a regime – dà dimostrazione della continuità dell’obiettivo  legislativo di riordino del settore, tale da richiedere una riflessione costante degli enti in  ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi;  cessione di quote/fusione/dismissione)».

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