Il Comune ha approvato la revisione periodica ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2023 con la delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 12 dicembre 2024.
Dalla lettura delle schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni allegate alla suddetta delibera «per costituirne parte integrante e sostanziale» emerge che la media del fatturato degli ultimi tre esercizi di X Srl è ampiamente inferiore alla soglia di un milione di euro, risultando pari ad euro 664.024,33.
Tuttavia, nella medesima delibera consiliare ci si limita a «dare atto che tutte le sopra citate società, di cui il Comune intende mantenere le quote di partecipazione, presentano compiutamente le caratteristiche e le condizioni stabilite dalla vigente normativa in materia e non si rilevano pertanto condizioni ostative al mantenimento delle partecipazioni possedute né necessità di interventi correttivi e di razionalizzazione e riassetto ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.»; ciò, sebbene – al contrario – X Srl rientri nell’ipotesi di cui al comma 2, lett. d) di quest’ultima disposizione.
Ne risulta che l’Ente locale non ha adempiuto all’obbligo di motivazione in ordine al mantenimento della partecipazione societaria de qua. Soltanto a seguito di specifica richiesta formulata dal Magistrato istruttore, con nota di riscontro del 2 settembre 2025, a firma del Sindaco, sono state esplicitate le motivazioni in base alle quali «l’Ente ha deliberato il mantenimento della partecipazione in “X Srl”, pur nella consapevolezza del mancato rispetto del limite relativo al fatturato».
Nella consapevolezza del mancato assolvimento dell’obbligo motivazionale, nella medesima nota l’Amministrazione Comunale ha preannunciato che «le suddette motivazioni saranno meglio dettagliate nelle future deliberazioni consiliari ex art. 20 TUSP».
In effetti, detta motivazione non può essere esplicitata una volta per tutte, ma va ripetuta ad ogni successiva revisione periodica; infatti, nella deliberazione n. 22/2018 – con quale sono stati forniti indirizzi operativi in ordine alla prima revisione periodica – la Sezione delle Autonomie ha precisato che «[l]’evoluzione caratterizzante il processo di razionalizzazione – che da meccanismo straordinario si trasforma in una verifica a carattere periodico e, quindi, a regime – dà dimostrazione della continuità dell’obiettivo legislativo di riordino del settore, tale da richiedere una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione)».