Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, sentenza n 318 del 21 ottobre 2025
Per quanto riguarda il danno alla concorrenza, va ricordato che, ai fini della sussistenza del danno in questione, è imprescindibile la dimostrazione che, effettivamente, nel caso concreto, “la violazione delle norme sulla scelta del contraente abbia determinato una maggiore ed ingiustificata spendita di denaro pubblico (Sez. I^ d’Appello, sent. n. 254/2019).
Ebbene, nel caso di specie la prova in parola è stata, ad avviso del Collegio, senz’altro raggiunta. Invero dagli atti di causa è emerso chiaramente il danno alla concorrenza (o da perdita di chance) subito dalla STAZIONE APPALTANTE in conseguenza dell’apporto agevolativo tenuto dai vuoi vertici, X e Y, alla partecipazione e successiva aggiudicazione all’A dell’appalto bandito nel 2010 per l’approvvigionamento di albumina umana. Ciò in quanto la B, titolare di A.I.C. per il farmaco Albumin, avrebbe potuto offrire essa stessa, da sola, un quantitativo pari alla somma dei flaconi offerti dalla A (approvvigionata proprio dalla B) e quelli offerti direttamente in gara dalla stessa B. E tale quantitativo, in assenza di condizionamenti esterni, la B avrebbe potuto offrirlo al prezzo di 20 € per flacone, che poi è il prezzo che essa stessa ha praticato, sottobanco, all’A per garantirle l’aggiudicazione del lotto più consistente.
Tale risparmio di prezzo è stato quantificato dalla Procura calcolando la differenza tra quanto complessivamente pagato da STAZIONE APPALTANTE per la fornitura del 42% circa dei flaconi alle cifre proposte da A (23,06 € a flacone per 120 mila falconi circa, pari al 26,78% del totale richiesto) e da B (24,70 € a flacone per 67.731 flaconi, pari al 15% del fabbisogno complessivo), vale a dire € 4.316.564, rispetto a quanto STAZIONE APPALTANTE avrebbe pagato invece alla sola B, per il medesimo quantitativo, il 42% circa, al prezzo di 20 € a flacone (che è il prezzo a cui B ha venduto il farmaco ad A per consentirle la partecipazione alla gara), vale a dire € 3.654.620 (20 € x 182.731 flaconi in totale). Il danno differenziale così determinato risulta pari a € 661.944.
Pertanto, il calcolo del danno differenziale scaturito dalla lesione della concorrenza macroscopicamente riscontrabile nella vicenda oggetto di causa, ritenuto dalla Procura pari ad € 661.944,00, può essere condiviso