I giudizi di conto relativi alle casse dell’azienda sanitaria senza parificazione sono improcedibili


Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, sentenze nn. 61-62-63-64 del 29 ottobre 2025


La Sezione Giurisdizionale ha dichiarato l’improcedibilità dei numerosi giudizi di conto promossi nei confronti di vari agenti contabili dell’Azienda Sanitaria Locale, relativi alla gestione di casse economali e riscossione ticket negli esercizi 2020-2022.
L’improcedibilità è motivata dalla mancanza del presupposto processuale essenziale della parificazione dei conti giudiziali. Ai sensi del Codice di Giustizia Contabile (artt. 139, 140, 145 c.g.c.), il conto deve essere depositato munito dell’attestazione di parifica, che certifica la conformità delle scritture dell’agente a quelle dell’Amministrazione (art. 618 R.D. n. 827/1924).


Si chiarisce che la parificazione è un controllo di regolarità gestoria che non può essere svolto da soggetti coinvolti direttamente nella gestione, come i responsabili di struttura o il cassiere stesso, ma deve provenire da un ufficio terzo (il servizio finanziario).


La declaratoria di improcedibilità non solleva l’agente contabile e l’Amministrazione dall’obbligo di ripresentare i conti con la regolare parificazione per l’apertura di un nuovo giudizio. Gli atti sono rimessi alla Procura per l’eventuale attivazione della procedura coattiva per resa di conto (art. 141 c.g.c.)

Comments are closed.