Ai compensi per ore di pronta disponibilità degli infermieri non si applica l’aliquota agevolata del 5 per cento


Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 272 del 27 ottobre 2025


L’Azienda sanitaria locale istante rappresenta che l’articolo  1, commi 354 e 355, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha  previsto un’aliquota agevolata del 5 per cento sulle retribuzioni derivanti da prestazioni  di  lavoro  straordinario  disciplinate  dall’articolo  47  del  Contratto  collettivo  nazionale  Comparto Sanità 2019­-2021.

L’Istante  ritiene  che  la  formulazione  generica  della  disposizione  lasci  spazio  a  dubbi  interpretativi  circa  la  possibilità  di  applicare  l’aliquota  agevolata  anche  alle ore di pronta disponibilità’ e alle prestazioni svolte in sede elettorale.


L’Agenzia delle Entrate ha risposto che, pur  se  anche  retribuibili  a  titolo  di  straordinario,  le  ”ore di pronta disponibilità”  non  possono  essere  assimilate  alla  fattispecie  delle  prestazioni  di  cui  all’articolo  47  del  CCNL,  essendo  contrattualmente  previste  dall’articolo  44  del  medesimo contratto collettivo.    


Per  le  medesime  ragioni,  si  ritiene  che  anche  le  ”prestazioni svolte in sede  elettorale”,  non  possono  essere  ricondotte  all’alveo  delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario di cui all’articolo 47 del citato CCNL.
Alla luce della normativa sopra citata, si ritiene che l’imposta sostitutiva del 5 per  cento prevista dall’articolo 1, comma 354, della legge n. 207 del 2024, non si applica ai  compensi erogati per le ”ore di pronta disponibilità” e per le ”prestazioni svolte in sede elettorale”.    

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