Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 272 del 27 ottobre 2025
L’Azienda sanitaria locale istante rappresenta che l’articolo 1, commi 354 e 355, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha previsto un’aliquota agevolata del 5 per cento sulle retribuzioni derivanti da prestazioni di lavoro straordinario disciplinate dall’articolo 47 del Contratto collettivo nazionale Comparto Sanità 2019-2021.
L’Istante ritiene che la formulazione generica della disposizione lasci spazio a dubbi interpretativi circa la possibilità di applicare l’aliquota agevolata anche alle ore di pronta disponibilità’ e alle prestazioni svolte in sede elettorale.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto che, pur se anche retribuibili a titolo di straordinario, le ”ore di pronta disponibilità” non possono essere assimilate alla fattispecie delle prestazioni di cui all’articolo 47 del CCNL, essendo contrattualmente previste dall’articolo 44 del medesimo contratto collettivo.
Per le medesime ragioni, si ritiene che anche le ”prestazioni svolte in sede elettorale”, non possono essere ricondotte all’alveo delle prestazioni di lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del citato CCNL.
Alla luce della normativa sopra citata, si ritiene che l’imposta sostitutiva del 5 per cento prevista dall’articolo 1, comma 354, della legge n. 207 del 2024, non si applica ai compensi erogati per le ”ore di pronta disponibilità” e per le ”prestazioni svolte in sede elettorale”.