TAR Campania, sez di Salerno, sentenza n. 1762 del 30 ottobre 2025
L’affidamento del partecipante ad una gara pubblica è legittimo quando sia stata pronunciata l’aggiudicazione definitiva, cui non abbia poi fatto seguito la stipula del contratto, ed ancorché ciò sia avvenuto nel legittimo esercizio dei poteri della stazione appaltante.
L’aggiudicazione è dunque considerato il punto di emersione dell’affidamento ragionevole, tutelabile pertanto con il rimedio della responsabilità precontrattuale.
Di contro, deve negarsi la stessa portata potenzialmente “affidante” all’aggiudicazione provvisoria, in quanto atto endoprocedimentale ad effetti ancora instabili e del tutto interinali, che si inserisce nell’ambito della scelta del contraente come momento necessario ma non decisivo (T.A.R. Palermo, sez. III, 14/04/2023, n.1235).
La proposta di aggiudicazione è, dunque, un mero atto provvisorio ad effetti non stabilizzati, inidoneo a determinare un affidamento qualificato in capo all’aggiudicatario provvisorio (T.A.R. Napoli, sez. I, 03/02/2022, n.778).
Trattasi di un atto endoprocedimentale, che rileva ai fini dello sviluppo dell’iter procedimentale, ma non esprime la determinazione finale dell’amministrazione, fino alla cui adozione restano sconosciuti tanto l’esito del procedimento, quanto la possibilità che esso conduca ad un provvedimento lesivo.
Perciò solo, è insuscettibile di autonoma impugnazione e può essere contestato soltanto unitamente al provvedimento finale conseguentemente adottato; che, nello specifico contesto delle gare pubbliche, l’atto di aggiudicazione definitiva presenta una sua autonomia decisoria che lo rende l’unico atto della serie procedimentale dotato di specifica portata lesiva (T.A.R. Salerno, sez. I, n. 1051 del 6 giugno 2025; n. 316 del 30 gennaio 2024; T.A.R. Campania, Napoli, sezione V, 09 dicembre 2021, n. 7912; Cons. Stato, sezione V, 6 maggio 2015, n. 2274).
In questo delineato scenario ricostruttivo si staglia un diverso modo di atteggiarsi della revoca di una proposta di aggiudicazione, improntata a regole di disciplina meno rigorose.
La giurisprudenza assume, infatti, che la revoca o l’annullamento d’ufficio della gara intervenuti prima del formale provvedimento di aggiudicazione sono propriamente qualificabili non come atti di esercizio del potere di autotutela (ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990), ma come semplici atti di ritiro che non richiedono il raffronto tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato (T.A.R. Napoli, sez. III, 24/10/2024, n.5632, Consiglio di Stato, sez. VII, 19/12/2024, n.10220).
L’aggiudicatario provvisorio vanta solo un’aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento; per cui, in assenza di una aspettativa qualificata, la P.A. non è tenuta a preavvertire l’aggiudicatario della volontà di dare seguito al procedimento in modo coerente con la precedente aggiudicazione provvisoria (T.A.R. Roma, sez. II, 03/07/2023, n.11161).
E lo stesso indennizzo ex art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 non spetta in caso di revoca di atti ad effetti instabili od interinali (quale è l’aggiudicazione provvisoria), ma solamente in caso di revoca di atti definitivamente attributivi di vantaggi, e dunque ad effetti durevoli (id est, aggiudicazione definitiva). Infatti, laddove la misura revisionale incida attraverso la rimozione di atti amministrativi generali (quali sono gli atti indittivi di procedure evidenziali), non sussistono – prima della conclusione, con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, del procedimento – posizioni di affidamento qualificato, meritevoli di tutela compensativa indennitaria (T.A.R. Bari, sez. I, 24/09/2024, n.1000).