E’ incontestato che il ricorrente, con decorrenza dal 01.07.2020, è titolare di pensione “Quota 100”.
Il ricorrente espone che il giorno 10.10.2022 ha svolto attività lavorativa occasionale per un solo giorno quale comparsa in un film.
L’INPS, poiché il pensionato ex quota cento, non aveva provveduto a comunicare la prestazione lavorativa in questione ha proceduto, ai sensi dell’art. 14 comma 3 DL n. 4/2019, conv. in legge n. 26/2019, a revocare il trattamento pensionistico per tutto l’anno 2022.
Questo Giudice ricorda che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con riferimento al carattere esclusivo della giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni, da tempo afferma che essa ha carattere esclusivo proprio in quanto risponde al criterio di collegamento per “materia”.
Ne consegue che «la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di trattamento pensionistico si estende alle controversie relative ad atti di recupero di ratei di pensione già erogati, atteso che anch’essi investono il “quantum” di detto trattamento.
Tuttavia, quando l’ente previdenziale agisce per la ripetizione di un indebito (nel caso di specie, il ricorrente contesta il provvedimento con cui è stato revocato il trattamento pensionistico per l’anno 2022), diventa fondamentale stabilire se il petitum azionato in giudizio attenga o meno direttamente al diritto a percepire una pensione pubblica o a questioni connesse al rapporto pensionistico (cfr. Cass., Sez. un. n. 9436/23).
Nel caso di specie, la ripetizione di indebito azionata dall’INPS impone solo di vagliare la fondatezza della pretesa dell’ente previdenziale di ripetere, per una annualità, i ratei di una pensione di “favore” (ossia, la pensione concessa sulla scorta della c.d. quota cento) in ragione dello svolgimento di attività lavorativa in costanza di rapporto pensionistico senza che detta circostanza venisse comunicata dal pensionato al medesimo ente previdenziale.
Ne consegue che «non sussiste una connessione ‘funzionale’ rispetto al rapporto pensionistico» del titolare del trattamento pensionistico «nel senso che non viene in rilievo l’an ovvero il quantum del relativo trattamento.
In altri termini, «in materia di rapporto pensionistico, la giurisdizione della Corte dei conti riguarda esclusivamente le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali: la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene, quindi, a detto Giudice solo se, dell’indebito controverso, necessita accertare in giudizio l’an e/o il quantum di tale rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o condizioni di legge per il recupero di un indebito incontroverso nell’an e nel quantum» (Cass., Sez. Un., ord. n. 9443 del 10 aprile 2025 che richiama Cass. S.U. n. 9436/2023).