I progetti obiettivo basati solamente sulla presenza possono costituire danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, sentenza n 67 del 28 novembre 2025


Ove ci si basasse sull’apparente evoluzione del ciclo della performance, la verifica condotta sembrerebbe confermare l’assunto della convenuta secondo cui vi sarebbe una coerenza sistematica tra il Fondo delle Risorse Decentrate disponibili, il Progetto-Obiettivo previsto dal PEG-PDP (conseguito al 100% secondo il consuntivo validato dall’OIV) e gli emolumenti erogati in base ai meriti individuali riconosciuti dal Dirigente del Settore, per cui non apparirebbe ravvisabile nessuna irregolarità.

Ciò, però, non terrebbe conto del fatto che il dato dirimente per delibare un giudizio di responsabilità non è soltanto quello formale, bensì soprattutto quello concreto e fattuale (in termini, Corte conti, Sez. II, n. 537/2017) per cui occorre accertare, nel concreto caso, quale modalità sia stata effettivamente adottata dalla convenuta per attribuire le quote dei premi ai singoli dipendenti, a monte del consuntivo presentato all’Amministrazione.


A tal riguardo, la Procura regionale ha sostenuto che il Piano di lavoro, redatto dalla Dirigente, sarebbe il frutto di una prassi interna adottata dalla Polizia Municipale già negli anni 2015, 2016 e 2017, esclusivamente basata sul criterio del conteggio delle presenze in servizio e non dei risultati della performance organizzativa.
Da quanto appena esposto originerebbe la censura della Procura regionale in quanto le predette somme non si giustificherebbero con il ciclo della performance, correlato all’ipotetico raggiungimento dei risultati del progetto-obiettivo previsto dal PEG-PDP trattandosi, in realtà, di erogazioni di emolumenti in misura unitaria identica nonché collegati esclusivamente alle ore lavorate, concessi in via generalizzata a tutti i dipendenti della P.M.
Contrariamente a quanto dedotto dalla parte convenuta, i criteri utilizzati per l’assegnazione delle indennità di performance organizzativa hanno avuto ben poco a che vedere con il Progetto-Obiettivo addotto quale giustificazione
Concludendo, nel merito, il Collegio condivide la prospettazione della Procura regionale secondo cui le indennità erogate dal Comune al Personale della P.M. non erano funzionalmente collegate agli obiettivi stabiliti dal PEG-PDP dell’anno 2018, ma derivavano esclusivamente da una prassi amministrativa interna contra legem, diretta a distribuire compensi non giustificati dal C.C.N.L. in quanto esclusivamente basati sul criterio della presenza in servizio.


Per costante e consolidata giurisprudenza (Corte di cassazione, Sezione Lavoro, sent. n. 12268/2022; Corte conti, Sez. II, n. 44/2003 e n. 79/2020; id., Sez. III, n. 301/2015; id., Sez. I, n. 227/2018; id., Sez. Campania, n. 137/2018), il tenore letterale delle norme di legge e delle disposizioni contrattuali vigenti in materia non consente nessuna incertezza o dubbio interpretativo, nel senso che è sicuramente da escludere che possano erogarsi dei premi di performance individuale o organizzativa, legati esclusivamente alla verifica della presenza in servizio dei pubblici dipendenti.
Pertanto la presentazione, da parte della difesa della Dirigente, del Piano di lavoro e delle schede di valutazione individuali della P.M. ispirati al criterio testé descritto costituisce una condotta illecita, realizzata in violazione dei doveri d’ufficio previsti dalla normativa di settore, in quanto tale valutabile a fini di responsabilità erariale. Deve essere quindi affermata l’antigiuridicità della condotta della convenuta censurata dalla Procura regionale

Comments are closed.