Rischio “prescrizione-tagliola” per il danno erariale?

Con la legge n. 1/2026 è stata approvata, com’è noto, la riforma della responsabilità amministrativa.

Per ciò che concerne la prescrizione del danno erariale, la nuova legge ha disposto le seguenti modifiche all’articolo 1 della legge n. 20/1994:

al comma 2, dopo le parole: «fatto dannoso» sono inserite le seguenti: «, indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno» e dopo le parole: «occultamento doloso del danno» sono inserite le seguenti: «,realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione»

In sintesi, la novella legislativa ha questo principale effetto: prima la prescrizione di cinque anni del danno erariale cominciava a decorrere dal momento in cui l’ente o la Corte dei Conti erano venuti a conoscenza del danno, ora, invece, la prescrizione decorre dal momento in cui si produce il danno.

Ciò era molto rilevante quando il danno era scoperto, per esempio, a causa di visite ispettive ministeriali, controlli straordinari fatti dall’amministrazione o verifiche fatte da organismi esterni, per esempio la Guardia di Finanza, a seguito di indagini specifiche.

Quindi, per esempio, se la Guardia di Finanza scopriva che un appalto era stato aggiudicato in modo illecito e foriero di danno erariale, e l’appalto era cominciato sette anni prima, la prescrizione per l’azione della Procura della Corte dei Conti cominciava a decorrere dal momento in cui la Guardia di Finanza inviava l’informativa, e, di conseguenza, era possibile recuperare i danni anche prodotti nei sette anni antecedenti.

Con la riforma, invece, nel caso ipotizzato la Procura della Corte dei Conti potrebbe cercare di recuperare solo i danni prodotti negli ultimi cinque anni.

Da quando e come si applica la novella legislativa? L’art. 6 della legge di riforma stabilisce che “Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera  a),  si applicano ai procedimenti e ai giudizi  pendenti,  non  definiti  con sentenza passata in giudicato alla data di entrata  in  vigore  della presente legge”

Quindi anche la disposizione sulla prescrizione del danno erariale si applicherà anche ai processi pendenti. Ciò significa, per esempio, che se la Procura della Corte dei Conti ha programmato il proprio lavoro facendo affidamento su cinque anni di tempo da quando ha ricevuto un’informativa o una notizia di danno erariale, e quindi ha notificato l’invito a dedurre dopo 4 anni e 8 mesi, probabilmente l’azione sarà dichiarata prescritta con la “cancellazione” di tutte le accuse e l’impossibilità di recuperare i danni prodotti allo Stato.

Per cercare di “recuperare” i procedimenti istruiti, le Procure avrebbero dovuto conoscere tale effetto almeno 3 anni prima. Ora, invece, probabilmente il 22 gennaio 2026 maturerà la prescrizione per gran parte delle istruttorie, che, di solito, venivano concluse facendo affidamento sul termine di cinque anni dalla “scoperta” del danno, non dal momento in cui questo si è prodotto.

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