Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, sentenza n. 6873 dep. il 20 febbraio 2026
Ritiene la Corte che il reato di rivelazione del segreto d’ufficio non sussista, nella misura in cui l’atto mostrato dal Sindaco non era coperto da segreto istruttorio, non essendo un atto di indagine svolto dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria ex art. 329 cod. pen. proc., né ne era altrimenti vietata la comunicazione ai privati interessati.
Deve premettersi che il verbale di sopralluogo, eseguito per verificare l’eventuale sussistenza di violazioni urbanistiche, è un atto che rientra nell’ordinaria attività di vigilanza sulle opere edilizie, non necessariamente prodromico all’accertamento di sanzioni amministrative o penali, ma genericamente funzionale a verificare il rispetto della normativa urbanistica.
A ciò si aggiunga che non vi è alcuna previsione normativa che imponga limitazioni alla divulgazione del verbale di sopralluogo.
La previsione generale contenuta all’art. 15 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (come modificato da art. 28 l. 7 agosto 1990, n. 241), stabilisce che il pubblico agente «Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall’ordinamento».
Sulla base della predetta norma, quindi, il segreto sussiste solo a condizione che l’atto non sia suscettibile di conoscenza secondo le previsioni in tema di diritto di accesso, dettate dalla citata l. n. 241 del 1990 che, all’art. 24, stabilisce espressamente quali sono gli atti esclusi dal diritto di accesso e, quindi, da ritenersi coperti da segreto d’ufficio.
La disciplina in tema di accesso agli atti amministrativi si basa su un principio di massima trasparenza (ex art. 22, comma 2, l. n. 241 del 1990), motivo per cui la regola generale è che i soggetti interessati possono avere conoscenza degli atti amministrativi, con la sola eccezione di specifiche categorie di atti espressamente indicate dal suddetto art. 24.
Ad ulteriore conferma dell’insussistenza di qualsivoglia forma di segreto d’ufficio, deve richiamarsi anche l’art. 10 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in base al quale «Tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l’esibizione».
Orbene, sulla base di tale sintetica disamina della normativa in tema di diritto di accesso agli atti di vigilanza in materia urbanistica ed escluso che il verbale di sopralluogo possa ritenersi coperto dal segreto istruttorio penale, deve riconoscersi l’insussistenza del segreto d’ufficio.