Se il nomenclatore ha ridotto le tariffe, le Regioni possono aumentarle con risorse proprie


Corte Costituzionale, sentenza n. 26 dep. 09 marzo 2026


La disposizione impugnata rientra nel perimetro della competenza legislativa concorrente della Regione nella materia della tutela della salute. Come, infatti, più volte affermato da questa Corte, «l’intreccio tra profili costituzionali e organizzativi comporta che la funzione sanitaria pubblica venga esercitata su due livelli di governo: quello statale, il quale definisce le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire ai cittadini – cioè i livelli essenziali di assistenza – e l’ammontare complessivo delle risorse economiche necessarie al loro finanziamento; quello regionale, cui pertiene il compito di organizzare sul territorio il rispettivo servizio e garantire l’erogazione delle prestazioni nel rispetto degli standard costituzionalmente conformi» (sentenza n. 62 del 2020, punto 4.3. del Considerato in diritto).

Ferma la competenza statale a definire i LEA in maniera uniforme sul territorio nazionale, alle regioni spetta, invero, la competenza a organizzare i rispettivi servizi sanitari con l’obiettivo di garantire la concreta attuazione delle prestazioni sanitarie individuate dallo Stato. L’art. 6 della legge reg. siciliana n. 26 del 2025 non introduce ulteriori prestazioni rispetto a quelle individuate a livello statale, ma si limita a prefigurare un aumento delle tariffe per alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale già incluse nei LEA, in un contesto normativo che consente alle regioni di aumentare le tariffe con risorse a loro carico, quando ciò sia necessario per assicurare l’effettiva erogazione dei LEA statali.
Come, infatti, emerge dalle difese della Regione e dai lavori preparatori della stessa legge reg. siciliana n. 26 del 2025, la ritenuta necessità di aumentare le tariffe «nasce dall’esigenza di garantire il rispetto [di tali] Livelli Essenziali […], assicurando l’equità nell’accesso alle prestazioni da parte dei cittadini, nonché di mitigare le difficoltà registrate, in talune specialità, da parte delle strutture convenzionate con il Sistema sanitario regionale, atteso che il nuovo nomenclatore tariffario di cui al D.M. 25 novembre 2024 ha ridotto i valori tariffari di talune prestazioni specialistiche rispetto a quelli dei previgente nomenclatore» (così, relazione del Governo regionale per la presentazione del disegno di legge recante «Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027»). Il che conferma come la disposizione impugnata trovi fondamento nella competenza legislativa concorrente della Regione in materia di tutela della salute, oltre a giustificarsi, sul piano generale, in base al principio di autonomia finanziaria sancito nell’art. 119 Cost.

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