Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per l’Abruzzo, sentenza n. 213 del 4 giugno 2026
La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza 5 febbraio 2026 – (Ricorsi nn. 34324/15 e 65192/16) – Causa Florio e Bassignana c. Italia, ha affermato importanti principi in materia. Segnatamente, la CEDU ha ritenuto che la condanna della Corte dei conti risponda a un interesse generale, ossia la riparazione dei danni causati all’amministrazione da atti illeciti e persegue uno scopo diverso da quello della confisca che invece mira a ripristinare la situazione economica anteriore alla perpetrazione del reato imponendo all’autore di quest’ultimo una privazione corrispondente al beneficio che lo stesso ne aveva tratto.
Ha però attribuito rilievo al problema della proporzionalità della misura (articolo 1 del Protocollo n. 1), che viene meno se la persona interessata deve sostenere un onere eccessivo e sproporzionato (si veda, tra altre, [Omissis…]. S.r.l. e altri c. [Omissis…] [GC], nn. [Omissis…]/06 e altri 2, § 300, 28 giugno 2018). L’effetto combinato delle misure di confisca e di risarcimento determina che lo Stato percepisce complessivamente un importo superiore al danno subìto dall’amministrazione lesa.
Per questo la CEDU ritiene che le due misure combinate (confisca del profitto del reato, per il ripristino della situazione economica e quindi con funzione risarcitoria, e condanna contabile) superino quanto necessario per raggiungere lo scopo perseguito dalla Corte dei conti, ossia la riparazione del danno.
Peraltro, anche la Corte di Cassazione ha affermato lo stesso principio (sentenze nn. 45054 del 2011, 44446 del 2013, 39874 del 2018, 44189 del 2022 e 34536 del 2023).
La Corte europea ha anche ritenuto che l’argomentazione secondo la quale le somme dovevano essere versate a destinatari diversi non ostacola la detrazione totale o parziale delle somme confiscate dall’importo del risarcimento riconosciuto all’amministrazione, poiché nulla impedisce di prevedere dei meccanismi di trasferimento delle somme confiscate tra i diversi soggetti pubblici (addirittura la CEDU nega rilievo anche al fatto che misure di confisca siano state ordinate da autorità straniere).
La Corte europea ha, in conclusione, ritenuto che il rifiuto della Corte dei conti di detrarre le somme confiscate dai giudici penali dall’importo del risarcimento destinato ai soggetti di diritto pubblico lesi dai reati commessi dai ricorrenti fa pesare un onere eccessivo su questi ultimi e, di conseguenza, ha affermato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 a causa dell’effetto combinato della confisca e del risarcimento danni.
Venendo al caso oggetto dell’odierno giudizio, nessuna confisca è, al momento, intervenuta, sicché, allo stato, in conseguenza della condanna pronunciata da questo Giudice non sussiste alcuna duplicazione risarcitoria. Resta fermo che, in sede di esecuzione della presente sentenza, l’Amministrazione danneggiata dovrà tener conto di eventuali pronunce del Giudice penale di confisca ed operare nei limiti dell’incameramento della somma pari e non superiore ad € 1.467.972,38, quale danno complessivamente a lei arrecato, al fine di non incorrere nella violazione affermata dalla CEDU.