Il CNF ribadisce che il dirigente avvocato non può svolgere attività amministrative


Consiglio Nazionale Forense, parere n. 29 del 25 Maggio 2026


Il COA di Nola aveva  formulato quesito in merito alla sussistenza o meno di ragioni di incompatibilità tra l’espletamento dell’attività amministrativa di liquidazione delle spese legali dei provvedimenti giudiziari e di rimborso del contributo unificato versato dalle controparti vittoriose nei giudizi in cui sia risultata soccombente un’Azienda Sanitaria Locale e il ruolo di Dirigente avvocato dell’Ufficio legale del medesimo Ente.


La risposta è resa nei termini seguenti.
Ai sensi dell’articolo 23 della legge professionale, l’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici è vincolata all’adibizione dell’avvocato, in condizioni di piena indipendenza ed autonomia, alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente. Di conseguenza, resta di regola esclusa qualunque commistione tra svolgimento dell’attività professionale e svolgimento di attività di gestione amministrativa (cfr. ex multis, da ultimo, il parere n. 30/2023).


Nel caso di specie, l’attività di cui al quesito appare – almeno in parte – inscindibilmente legata all’esercizio di attività professionale. Infatti, almeno per quel che riguarda la quantificazione definitiva delle somme dovute alla controparte tale attività corrisponde a quella che svolge ordinariamente anche l’avvocato del libero foro. Lo stesso non è a dirsi, evidentemente, per le attività di mera esecuzione del pagamento che, come tali, hanno natura amministrativa e quindi non possono essere esercitate dall’avvocato dipendente dell’ente. Ne consegue che, fermo restando il quadro generale che precede e nei limiti enunciati, l’attività di cui al quesito possa ritenersi compatibile.

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