Prospettare al paziente tempi di attesa troppo lunghi per costringerlo ad accettare un intervento a pagamento, può configurare il reato di concussione



Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 20345 dep 3 giugno 2026

Nell’imputazione è stato contestato al ricorrente di aver comunicato ai pazienti notizie false (e, dunque, infondatamente allarmistiche) in ordine ai tempi di attesa per l’esecuzione dell’intervento chirurgico del quale necessitavano, tanto da indurii a trasferirsi presso una Clinica privata. L’abuso della qualità di dirigente medico e di responsabile della Divisione ortopedica da parte dell’imputato si sarebbe concretato nell’aver rappresentato ai pazienti «argomenti ed elementi ostativi capziosi, destituiti di fondamento e non rispondenti alla realtà dei fatti», secondo la formulazione ricorrente in tutte le imputazioni per concussione. Questa contestazione è stata qualificata come concussione, secondo la formulazione dell’art. 317 cod. peno originaria ed all’epoca vigente.

Le sentenze di merito hanno accertato che l’imputato ha enfatizzato, strumentalizzandole, le notizie sui tempi di attesa per gli interventi e, al contempo, ha taciuto ai pazienti il proprio potere di influire sulla determinazione delle liste di attesa. Nella discussione i difensori dell’imputato hanno ribadito che le inefficienze dell’Ospedale erano obiettive e che l’imputato non aveva alcun potere di influire sulle liste di attesa per gli interventi dei pazienti. Le sentenze di merito hanno, tuttavia, concordemente ritenuto comprovato il potere quale dirigente medico e responsabile della Divisione ortopedica dell’Ospedale di stabilire la priorità degli interventi chirurgici, decidendo sulla disponibilità degli anestesisti e sulle sale operatorie utilizzabili.

L’istruttoria dibattimentale ha dimostrato che, pur nella conclamata esistenza di innegabili fattori di criticità nella gestione clinica dei pazienti presso l’ospedale questi non hanno mai avuto un’incidenza tale da paralizzare l’attività della seconda divisione di ortopedia o da ritardarla enormemente: ne consegue, dunque, che tali fattori di criticità sono stati scientemente enfatizzati e strumentalizzati dagli imputati per costringere i pazienti sottoposti alle loro cure a determinarsi diversamente». La Corte di appello analogamente ha ritenuto che ha «strumentalizzato la sua posizione e le critiche condizioni strutturali dell’ospedale caratterizzate da indubbi, ma non esorbitanti ritardi nelle liste di attesa, per volgerli a suo favore e dirottare i pazienti verso la clinica privata che non era una qualunque struttura privata, ma quella nella quale egli aveva forti cointeressenze economiche, essendo emerso dall’attività investigativa, che egli ne era socio di fatto, oltre che dirigente medico».

La prospettazione da parte dell’imputato di lunghi tempi di attesa per l’esecuzione dell’intervento chirurgico sarebbe, dunque, stata «il frutto di una consapevole mistificazione da parte dell’imputato che, per tale via, intendeva operare lo sviamento dei pazienti … presso la struttura privata nella quale meglio soddisfare il proprio interesse economico e professionale».

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