Gli interventi di welfare aziendale sono sempre non imponibili, anche se finanziati da residui del fondo dell’anno precedente, semprechè rientranti nelle fattispecie elencate dal TUIR

Agenzia delle Entrate, Consulenza giuridica n. 956–32/2026.


Ai  sensi  dell’articolo  51, comma  1,  del TUIR,  rientrano  nel lavoro  dipendente  «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro». In sostanza,  viene sancito il c.d. ”principio di onnicomprensività” del reddito di lavoro dipendente,  ragion per cui sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e  alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili, che, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Il medesimo articolo 51 individua, tuttavia, al comma 2 e all’ultimo periodo del  comma 3, specifiche deroghe, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi  spese offerti «alla  generalità  dei  dipendenti  o  a  categorie  di  dipendenti»  che  non  concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte

La circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 individua (cfr. paragrafo 2) le erogazioni del  datore  di  lavoro,  che  configurano  il  c.d.  ”welfare aziendale”,  nelle  ”prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale’‘ e che, in quanto  tali, vengono ”escluse dal reddito di lavoro dipendente’‘. Come  ribadito  con  la  risoluzione  n.  55/E  del  25  settembre  2020,  ai  fini  dell’applicazione del regime di favore, occorre che i benefit siano messi a disposizione  della ”generalità dei dipendenti” ovvero di ”categorie di dipendent

Ciò premesso, nel caso di specie, l’ARAN espone che la possibilità di finanziare  gli interventi di welfare con copertura finanziaria a carico dei Fondi risorse decentrate è prevista da parte di alcuni CCNL.
La stessa  fa presente, inoltre, che i predetti contratti stabiliscono che eventuali  residui del Fondo di un determinato anno, derivanti da minori spese rispetto a quanto  inizialmente programmato, siano portati a incremento del Fondo dell’anno successivo,  nel rispetto delle norme che regolano la contabilità delle amministrazioni, e che, in taluni  contratti, è previsto che siano portati a incremento del Fondo anche i residui non spesi  delle risorse destinate in un determinato anno alla corresponsione dei compensi per il  lavoro straordinario.

Tanto premesso, in linea con il quadro normativo e di prassi sopra delineato, si  ritiene  che,  non  essendo  rilevante  la  fonte  di  finanziamento  dei  ”piani di welfare aziendali”,  nel  caso  di  specie,  i  benefici  annualmente  destinati  a  welfare in  sede  di  contrattazione  integrativa,  con  copertura  finanziaria  a  carico  dei  Fondi  risorse  decentrate, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, sempreché rientranti  in  una  delle  fattispecie  disciplinate  dall’articolo  51,  commi  2  e  3,  ultimo  periodo, del TUIR

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