Agenzia delle Entrate, Consulenza giuridica n. 956–32/2026.
Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, rientrano nel lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro». In sostanza, viene sancito il c.d. ”principio di onnicomprensività” del reddito di lavoro dipendente, ragion per cui sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili, che, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Il medesimo articolo 51 individua, tuttavia, al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3, specifiche deroghe, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi spese offerti «alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti» che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte
La circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 individua (cfr. paragrafo 2) le erogazioni del datore di lavoro, che configurano il c.d. ”welfare aziendale”, nelle ”prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale’‘ e che, in quanto tali, vengono ”escluse dal reddito di lavoro dipendente’‘. Come ribadito con la risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020, ai fini dell’applicazione del regime di favore, occorre che i benefit siano messi a disposizione della ”generalità dei dipendenti” ovvero di ”categorie di dipendent
Ciò premesso, nel caso di specie, l’ARAN espone che la possibilità di finanziare gli interventi di welfare con copertura finanziaria a carico dei Fondi risorse decentrate è prevista da parte di alcuni CCNL.
La stessa fa presente, inoltre, che i predetti contratti stabiliscono che eventuali residui del Fondo di un determinato anno, derivanti da minori spese rispetto a quanto inizialmente programmato, siano portati a incremento del Fondo dell’anno successivo, nel rispetto delle norme che regolano la contabilità delle amministrazioni, e che, in taluni contratti, è previsto che siano portati a incremento del Fondo anche i residui non spesi delle risorse destinate in un determinato anno alla corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario.
Tanto premesso, in linea con il quadro normativo e di prassi sopra delineato, si ritiene che, non essendo rilevante la fonte di finanziamento dei ”piani di welfare aziendali”, nel caso di specie, i benefici annualmente destinati a welfare in sede di contrattazione integrativa, con copertura finanziaria a carico dei Fondi risorse decentrate, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, sempreché rientranti in una delle fattispecie disciplinate dall’articolo 51, commi 2 e 3, ultimo periodo, del TUIR