Corte di Cassazione, ordinanza n. 26027 del 1 ottobre 2026
La controversia trae origine dall’avviso di accertamento emesso nei confronti di X s.r.l., con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione maggiore IVA e maggiore IRAP, oltre interessi e sanzioni, in relazione ai rapporti economici intrattenuti dalla società con alcune cooperative operanti nel settore dei servizi di facchinaggio, montaggio, assemblaggio di imballaggi e movimentazione merci. L’Ufficio riteneva che le fatture emesse dalle cooperative, pur riferite formalmente a prestazioni rese nell’ambito di contratti di appalto, dissimulassero in realtà un meccanismo di acquisizione di manodopera destinato allo svolgimento di lavorazioni a basso valore aggiunto nell’attività produttiva della contribuente, con conseguente disconoscimento della detrazione dell’IVA, per euro 86.421,06, sull’importo complessivo di euro 392.820,00, e recupero a fini IRAP del costo dedotto, ritenuto riconducibile a oneri per personale dipendente.
La Suprema Corte sul tema ha affermato il seguente principio di diritto: in tema di appalto di servizi e somministrazione di lavoro, ai fini del riconoscimento degli effetti fiscali delle fatture emesse dall’appaltatore, il giudice tributario, ove l’Amministrazione finanziaria deduca la non genuinità dell’appalto, deve verificare la concreta sussistenza degli elementi indicati dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, e segnatamente l’organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore, l’esercizio effettivo del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori e l’assunzione del rischio d’impresa, non essendo sufficiente il mero riscontro della regolarità formale del contratto, della regolarità contributiva o della certificazione del rapporto, né potendo attribuirsi rilievo assorbente alla sola assenza di prova della consapevolezza del committente circa eventuali frodi poste in essere dall’appaltatore