L’art. 4 TUSP prevede, come noto, due distinti vincoli – di scopo e di attività – il primo dei quali relativo alla stretta attinenza tra i beni o servizi prodotti dalla società e le finalità istituzionali dell’ente partecipante, il secondo alle specifiche tipologie di attività svolte dalla società partecipata, che devono rientrare fra quelle indicate dallo stesso art. 4, al quale è stato più recentemente affiancato l’art. 4-bis.
La giurisprudenza, anche costituzionale, ha chiaramente distinto i due vincoli, precisando che il secondo fa riferimento ad attività specifiche, individuate dal legislatore (si v. Corte Cost. n. 86/2022).
In proposito, va rammentato che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime norme regionali che individuavano in termini eccessivamente vaghi e generici attività ulteriori rispetto a quelle previste dal legislatore statale (Corte Cost. n. 201/2022). Ciò a conferma del fatto che lo strumento societario è riservato allo svolgimento di specifiche attività, al cui novero deve essere necessariamente riconducibile l’oggetto sociale della società della quale un’amministrazione pubblica intende acquisire le partecipazioni.
Nel caso di specie, non vi sono dubbi sulla riconducibilità delle attività svolte dalla Società alle finalità istituzionali dell’ente. La stessa normativa regionale sul turismo (l.r. Piemonte 11 luglio 2016, n. 14 e ss. mm.), individuando le competenze dei comuni e delle ATL (art. 2, comma 2), stabilisce un nesso tra il ruolo istituzionale dei primi nella promozione turistica e le attività delle seconde.
Anche il vincolo di attività risulta rispettato, poiché le attività previste dallo statuto sociale, in conformità alla citata normativa regionale, sono espressamente definite dal legislatore regionale come di interesse generale – in conformità alle norme dell’Unione europea in materia – rientrando pertanto nell’elenco tassativo di cui all’art. 4, comma 2 Tusp