La richiesta di parere formulata dal Comune, concerne la possibilità di rideterminare il tetto del salario accessorio previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, rispetto al valore soglia del 2016, in ragione della nuova istituzione del ruolo della dirigenza.
Il Collegio ribadisce, in proposito, che il limite al trattamento accessorio previsto dall’art. 23 co. 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 costituisce un vincolo di finanza pubblica. Ne consegue che esso può essere derogato, mediante l’esclusione di specifiche poste dal relativo computo, oppure rideterminato in aumento, esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge. Tra tali ipotesi rientrano, a titolo esemplificativo, l’incremento facoltativo previsto dall’art. 14, comma 1-bis, del d.l. n. 25 del 2025 e il meccanismo di adeguamento disciplinato dall’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019. La Sezione si è già pronunciata sul tema con le deliberazioni n. 260/2024/PAR e n. 80/2026/PAR, evidenziando come la finalità di quest’ultima disposizione sia quella di mantenere invariato il valore medio pro capite delle risorse destinate al trattamento accessorio.
In tale prospettiva, l’incremento del tetto non rappresenta una deroga generalizzata al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, ma costituisce un meccanismo volto ad assicurare che l’aumento del personale non determini una riduzione della quota media di risorse accessibili a ciascun dipendente. Pertanto, solo nel caso in cui la prima istituzione della dirigenza dell’ente locale abbia come conseguenza un aumento del numero dei dipendenti in servizio rispetto al 31 dicembre 2018, riconducibile all’applicazione dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 può essere adeguato al fine di mantenere invariato il valore medio pro capite di tali risorse.
L’ente che, invece, intenda istituire per la prima volta la dirigenza e che non abbia effettuato assunzioni ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019 è tenuto, in sede di costituzione del fondo destinato al trattamento accessorio della dirigenza, al rispetto del limite previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.