Il limite di spesa del personale per il SSN è da valutare a livello regionale

Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n.  9/SEZAUT/2025/QMIG


La Sezione regionale di controllo per il Lazio ha sospeso in parte qua la pronuncia relativa al controllo sul bilancio di esercizio dell’Azienda sanitaria locale Roma 1 ed ha sottoposto al Presidente della Corte dei conti la valutazione circa l’opportunità di deferire alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, o alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell’art. 17, comma 31, decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, le seguenti questioni di massima ai fini dell’adozione di una pronuncia di orientamento generale sui seguenti punti :
«a) «se il limite di spesa previsto dall’art. 11, co. 1, del d.l. n. 35/2019 debba essere riferito al singolo ente del SSR ovvero alla Regione tenuta a governare, a livello aggregato, la spesa del personale di tutti gli enti del SSR;
b) quale sia il rapporto tra il limite previsto dall’art. 11, co. 1, del d.l. n. 35/2019 e quello previsto dall’art. 2, co. 71, della legge n. 191/2009».


Il dubbio esegetico sollevato nel primo quesito potrà essere risolto nel senso che il limite di spesa previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019 debba essere riferito alla Regione, tenuta a governare, a livello aggregato, la spesa del personale di tutti gli enti del Servizio sanitario regionale, assegnando a ciascuno i rispettivi obiettivi programmatici, nel quadro più ampio della determinazione delle modalità organizzative idonee a garantire l’efficienza del servizio.


Sarà pertanto cura delle Sezioni, ove accertino in sede di controlli ex lege n. 266 del 2005 il superamento del limite sul piano individuale, “far risalire” l’esame a livello aggregato regionale (in sede di parifica del rendiconto oppure di delibera sul bilancio consolidato regionale, garantendo comunque il contraddittorio con l’ente-Regione, cui va segnalato ogni elemento sintomatico di una gestione suscettibile di pregiudicare, in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari).


Per quanto concerne i rapporti con la previgente normativa, va considerato che il limite previsto dall’articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, può ancora essere produttivo di effetti, ma soltanto, in via alternativa, per assicurare all’ente un più ampio margine di spesa. Infatti, esso viene richiamato «se superiore», e si porrà come un tetto non solo alternativo, ma anche ampliativo delle facoltà di spesa in precedenza esaminate.

In conclusione, deve ritenersi che l’ordinario limite di spesa per il personale vigente per gli enti del servizio sanitario delle regioni (nel senso complessivo sopra specificato) è quello previsto dall’articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, mentre il limite di cui alla legge n. 191 del 2009, ormai non più vigente, è stato fatto rivivere come dato storico cui parametrare la capacità di assunzione di detti enti, ma solo nel senso di ampliare tale capacità.


Nella medesima direzione appare orientato, per il futuro, l’ulteriore intervento normativo recato dall’articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2024, convertito dalla legge n. 107 del 29 luglio 2024. Il comma 1 di detto articolo ha infatti ampliato in via transitoria le capacità assunzionali, a partire dal 2025 (e previa adozione dei relativi strumenti attuativi), «fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, e compatibilmente con la programmazione regionale in materia di assunzioni […]», in tal modo confermando la rilevanza del vincolo a livello di aggregato regionale.

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