Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 79/2025
L’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nella prospettiva dell’invarianza della spesa, fissa un limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale di ciascuna amministrazione pubblica, anche di livello dirigenziale, nella misura del corrispondente importo determinato per l’anno 2016.
È ben chiaro che, se dal 2017 in poi il tetto del trattamento accessorio del personale non può superare l’importo destinato a tale titolo nel 2016, ai fini del calcolo, il parametro di riferimento è univocamente determinato nel personale effettivamente in servizio che in quell’anno (2016) ha percepito il trattamento accessorio e non in quello indicato da una eventuale diversa previsione della pianta organica.
Altrettanto chiaro dalla lettura testuale della norma è che si debba considerare nel calcolo tutto il personale in servizio. Con deliberazione n. 195/2024/PAR questa Sezione ha precisato in proposito che:
il tetto di spesa previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, include tutte le risorse destinate al trattamento accessorio (di comparto, titolari di posizione organizzativa, dirigenti, segretari comunali e provinciali).
Sulla struttura stessa di questo tetto di spesa è peraltro intervenuto l’ultimo periodo dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha reso flessibile, insieme con la determinazione dei cosiddetti spazi assunzionali, anche il limite dell’articolo 23, comma 2, in questione, sostituendo al criterio dell’invarianza della spesa complessiva per il trattamento accessorio dell’anno 2016 quello dell’invarianza del «valore medio pro capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa» (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 130/2023/PAR).
Il meccanismo di adeguamento del limite per il trattamento accessorio del personale introdotto dal citato articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che individua come grandezza di riferimento il valore medio pro capite e come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, costituisce dunque una significativa innovazione della normativa di contenimento della spesa che tuttavia non pare essere stata presa in considerazione dall’interrogante nella formulazione del quesito, sebbene tale nuova modalità di calcolo sia volta a consentire di adeguare il tetto a fronte dell’eventuale aumento (ma anche diminuzione) del personale effettivo in servizio.
Non si possono ravvisare spazi, da colmare in via interpretativa, per ulteriori ipotesi di “ricalcolo” del tetto di spesa -per di più su base meramente virtuale, quale è la pianta organica, come propone il Comune istante- derogatorie o eccezionali, e con effetti espansivi della spesa, testualmente non previste dagli originari disposti dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, né dalle successive ed esplicite integrazioni recate dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, o da altre specifiche disposizioni eccezionali.
A questo punto, peraltro, è d’obbligo ricordare le restrizioni introdotte dall’articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in base al quale, contrariamente all’orientamento espresso da questa Corte sul cosiddetto welfare aziendale antecedentemente all’introduzione di tale norma (deliberazione della Sezione delle autonomie n. 17/2024/QMIG del 9 ottobre 2024), dal 2025:
Ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell’ambito della contrattazione integrativa […], a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.Le Amministrazioni pubbliche, pertanto, dal corrente anno dovranno considerare le risorse dedicate al welfare integrativo all’interno dell’ammontare complessivo di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, salvo che dette risorse non siano previste da leggi o siano state separatamente cristallizzate in previgenti norme di contrattazione collettiva