L’anonimizzazione generalizzata delle sentenze pubblicate comporterebbe una grave lesione al principio di pubblicità dell’esercizio della funzione giurisdizionale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenza n. 35 del 17 aprile 2025

La richiesta del dott. X di oscuramento dei  propri dati identificativi a tutela del proprio decoro personale e reputazione professionale, non può essere accolta per le ragioni che ora si espongono.

L’art. 911 c.g.c., in conformità all’art. 6 CEDU, prevede il principio di pubblicità delle udienze collegiali con la sola eccezione di sussistenza di ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico e di buon costume.

L’art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 consente all’interessato di chiedere «per motivi legittimi» la mancata indicazione delle proprie identità nelle copie della sentenza rilasciate in qualsiasi forma.

In tale contesto la richiesta difensiva è articolata sulla base dell’unico generico assunto per cui la diffusione di questa decisione produrrebbe, senza l’oscuramento dei dati, un effetto pregiudizievole in ambito personale e lavorativo con particolare riguardo al suo decoro e alla sua reputazione.

L’assunto è del tutto generico, consistendo nella sola circostanza di una sentenza di condanna di responsabilità amministrativa, peraltro a titolo colposo e non doloso, per un errore commesso nell’esercizio della propria attività professionale. Tale prospettiva comporterebbe una grave ferita al principio eurounitario e legislativo interno di pubblicità dell’esercizio  della funzione giurisdizionale e della necessità di trovare un ragionevole bilanciamento tra il medesimo e la sussistenza di ragioni di particolare delicatezza, esterne alla natura sensibile o supersensibile del dato trattato che possano giustificare l’anonimizzazione.

In altre parole, l’accoglimento della proposta del richiedente implicherebbe l’oscuramento di tutte le sentenze di condanna su sola richiesta dell’interessato con una “deroga” (che diverrebbe facilmente la regola) permanente al principio generale di diffusione del contenuto integrale di un provvedimento giudiziario.

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