Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 76/2025/PAR
L’art. 45, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023 prevede che “gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, infatti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale – specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5 in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento (comma 2).
Il comma 7, lett. c), in particolare, prevede che “una parte” delle risorse di cui al comma 5 (cioè, una parte del 20%) debba essere utilizzata, “in ogni caso”, per “per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale”. Sussiste, quindi, l’obbligo per l’ente di stipulare polizze assicurative, in funzione incentivante, a beneficio dei dipendenti che svolgono le funzioni di cui all’allegato I.10 del citato decreto legislativo, per le ipotesi di responsabilità professionale.
In linea con l’orientamento espresso dalla Sezione controllo Emilia-Romagna, deliberazione n. 108/2024/PAR, questo Collegio ritiene che gli oneri di assicurazione di cui al comma 7 dell’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, siano da riferire esclusivamente alle figure per le quali, ex lege, vige l’obbligo di assicurazione e limitatamente per le attività tecniche elencate nell’allegato I.10.
Trattandosi di un obbligo normativamente imposto, questo Collegio ritiene, peraltro, che l’ente sia tenuto a provvedere integralmente alla relativa copertura economica.
Appare evidente, a tal riguardo, che l’art. 45, co. 7, lett. c), nel disporre che “una parte” delle risorse di cui al comma 5 debba essere “in ogni caso” utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, non circoscrive le uniche risorse destinabili a tal fine, ma si limita ad introdurre un vincolo di destinazione su una parte della quota del 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2. In altre parole, le risorse previste dall’art. 45, co. 7, lett. c), non sono le uniche utilizzabili per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria, ma costituiscono una “quota minima” che l’amministrazione deve necessariamente destinare a tal fine.
Qualora tali risorse non fossero sufficienti a garantire la totale copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, amministrazione dovrà, comunque, provvedere al relativo finanziamento con risorse di bilancio, da inserire nell’ambito del quadro economico dell’intervento, tra le somme a disposizione della stazione appaltante, in coerenza con quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lett. “e”, n. 10 dell’allegato I.7 del codice dei contratti (in tal senso cfr. anche parere MIT n. 2163/2023).
Deve, tuttavia, ritenersi di esclusiva spettanza della singola Amministrazione la valutazione, in concreto, di quanta parte degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale che svolge le funzioni tecniche debba trovare copertura all’interno del 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 (a discapito quindi delle altre finalità previste dai commi 6 e 7) e di quanta invece debba essere coperta da altre risorse presenti all’interno del quadro economico dell’intervento.