Corte di Cassazione, ordinanza n. 10414 del 21 aprile 2025
Va ribadito che tutte le volte in cui l’assunzione a tempo indeterminato è frutto di una procedura concorsuale o di un corso concorso, ancorché riservati agli assunti a termine, l’immissione in ruolo non costituisce conseguenza diretta ed immediata dell’abuso, essendo, invece, il frutto del superamento della selezione di merito attraverso la valutazione delle capacità e delle qualità professionali dei concorrenti (cfr. sul punto le non massimate Cass. n. 13209/2024, Cass. n. 20123/2024, Cass. 35145/2023), di modo che spetta comunque il diritto al risarcimento del danno cd. comunitario.
Nel caso di specie è la stessa parte ricorrente in cassazione che, nello sviluppo del motivo, riconosce che l’immissione in ruolo è avvenuta all’esito di procedura concorsuale di corso/concorso, seppur riservata agli assunti a tempo determinato, di modo che ciò solo basta ad escludere la fondatezza del ricorso.
Nella memoria la PA continua ad insistere sull’avvenuta elisione del danno da precariato, rimarcando ancora che l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore è avvenuta in virtù di corso/concorso riservato agli assunti a tempo indeterminato, non confrontandosi affatto con l’insegnamento del giudice di legittimità innanzi richiamato che esclude l’efficacia sanante dell’abuso di detta ipotesi.