Il Consiglio di Stato insiste: dopo la riforma la giurisdizione per gli incarichi di struttura complessa è del giudice amministrativo

Consiglio di Stato, sentenza n 3684 del 30 aprile 2025

Innanzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti appellanti, va evidenziato che, come affermato dal Tar, sussiste sulla controversia in esame la giurisdizione del giudice amministrativo.

L’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, nella versione innovata dall’art. 20, comma 1, della legge n. 118 del 2022, applicabile alla fattispecie in esame, ha previsto che le Regioni disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa con avviso pubblico nel quale la commissione incaricata valuta i curricula professionali degli interessati sulla base dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio. All’esito della valutazione la commissione attribuisce quindi a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati.

Alla luce di tale novità nella procedura di conferimento dell’incarico, questa Sezione (cfr. sentenze n. 8344 del 18 ottobre 2024 e n. 578 del 24 gennaio 2025) ha ritenuto che a seguito della citata novella legislativa il precedente momento dominante ispirato ad una logica esclusivamente fiduciaria fosse venuto meno, poiché la valutazione comparativa della commissione deve essere condotta “secondo criteri fissati preventivamente” e deve mettere capo ad una “graduatoria dei candidati” che vincola la scelta del direttore generale.

In sostanza, al di là dell’indicazione di un singolo candidato o di una terna da parte della commissione (peraltro il direttore generale ha comunque scelto il primo della graduatoria), elemento centrale della procedura deve ritenersi l’aspetto della valutazione concorrente dei candidati, nell’ambito della quale si apprezzano, sulla base di criteri predeterminati e del colloquio, i loro profili e i loro requisiti.

A ciò deve aggiungersi che l’avviso pubblico non ha escluso la partecipazione di soggetti “esterni” alla Asl e dunque non ha inciso su un rapporto di lavoro in atto con la stessa azienda, estendendo invece la selezione a tutti i medici in possesso della richiesta anzianità di servizio presso vari istituti sanitari secondo specifici requisiti e modalità di valutazione.

Cosicché, la selezione è stata “aperta” e caratterizzata da elementi che consentono di classificarla tra le procedure concorsuali per le quali, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

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