La Corte dei Conti, sezione d’Appello, ribadisce che le attività assolutamente incompatibili non determinano automaticamente danno erariale

Corte dei Conti, Terza Sezione Giurisdizionale d’Appello, sentenza n. 66 dell’8 maggio 2025

Ritiene il Collegio che la mera situazione di incompatibilita assoluta non possa determinare in automatico il sorgere della responsabilita amministrativa a carico del pubblico dipendente, dovendo il pubblico ministero provare che questi abbia sottratto energie lavorative all’amministrazione datrice di lavoro, non svolgendo proficuamente e puntualmente la propria prestazione lavorativa.

Non é l’attivita assolutamente incompatibile (per il cui svolgimento é previsto un preciso regime sanzionatorio) a determinare in via automatica la lesione del sinallagma contrattuale e quindi un danno da risarcire.

Nel caso di specie, pure risultando comprovata la condotta consistente nell’avere svolto attivita assolutamente vietata, il pubblico ministero, non ha dedotto, né ipotizzato, nell’ originario atto di citazione alcun specifico profilo di disservizio all’amministrazione, apprezzabile in termini di alterazione del rapporto sinallagmatico.

Difetta, pertanto, la dimostrazione della minore resa del servizio e dell’abbassamento quantitativo e qualitativo delle prestazioni, tale da rendere sine causa le somme percepite quale corrispettivo di un attivita non svolta. In conclusione, in assenza di sufficiente prova della sussistenza e consistenza del danno, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, respinta, nei termini innanzi esposti, la domanda di risarcimento

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