Se il richiedente di un’istanza di accesso riesce a fornire degli indizi dell’esistenza dei documenti, l’autorità non si può limitare a negarne l’esistenza o il possesso

Tribunale dell’Unione Europea, Grande Sezione, sentenza del 14 maggio 2025 nella causa T‑36/23

Nel caso di specie, nella decisione impugnata, la Commissione ha indicato che, non essendo in possesso di alcun documento corrispondente alla descrizione contenuta nella domanda di accesso ai documenti, non era in grado di accogliere detta domanda.
Tuttavia, occorre sottolineare che dalle spiegazioni fornite dalla Commissione in risposta a un quesito rivoltole dal Tribunale nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento risulta che essa non «nega[va] che fossero stati scambiati messaggi di testo tra la presidente della Commissione e [l’amministratore] delegato [dell’impresa farmaceutica] Pfizer nel corso dei loro contatti durante i primi mesi del 2021», arrivando ad affermare di «[n]on [aver] mai negato tale fatto».

In udienza, la Commissione non ha né confermato né smentito l’esistenza di tale scambio di messaggi di testo in passato e ha potuto solo supporre che tale scambio avesse potuto avere luogo. A tale riguardo, la Commissione ha sostenuto di non sapere se i documenti richiesti fossero effettivamente esistiti, poiché essa non li deteneva. Inoltre, la Commissione ha altresì indicato che, dal momento che la sua presidente e l’amministratore delegato dell’impresa farmaceutica Pfizer avevano un’agenda fitta di impegni e appuntamenti programmati abitualmente dalle loro segreterie, dai loro assistenti o collaboratori, essi, non potendo procedere in tal modo nel contesto particolare della pandemia di COVID-19, avevano scambiato messaggi di testo per organizzare e pianificare i loro scambi orali.
In tali circostanze, è giocoforza constatare che le risposte della Commissione sono fondate su supposizioni o su informazioni mutevoli o imprecise.
Tuttavia, resta il fatto che la Commissione, nonostante tali imprecisioni, sostiene di non possedere i documenti richiesti, cosicché spetta alle ricorrenti fornire indizi pertinenti e concordanti che consentano di superare la presunzione di non possesso di tali documenti, conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti 38 e 39.
A questo proposito, l’espressione «possesso» o «detenzione» non può limitarsi al possesso o alla detenzione di documenti da parte dell’istituzione nel momento in cui essa risponde alla domanda di conferma, dato che l’esercizio del diritto di accesso a un documento sarebbe reso privo di oggetto se l’istituzione interessata, per sottrarsi ai suoi obblighi, potesse limitarsi a sostenere che i documenti richiesti non hanno potuto essere rinvenuti.
Pertanto, nel caso di specie, occorre verificare se le ricorrenti abbiano presentato indizi pertinenti e concordanti che dimostrino che la Commissione è stata, in un determinato momento, in possesso dei messaggi di testo richiesti, il che equivale, alla luce delle affermazioni fatte dalla Commissione, a verificare se tali documenti abbiano potuto esistere.
In merito, in primo luogo, le ricorrenti rilevano che l’esistenza dei documenti richiesti è stata rivelata dall’articolo pubblicato in The New York Times il 28 aprile 2021 e redatto sulla base dei colloqui che la sig.ra Stevi aveva condotto con la presidente della Commissione e con l’amministratore delegato dell’impresa farmaceutica Pfizer.

Da quanto precede risulta che le ricorrenti sono riuscite a superare la presunzione di inesistenza e, di conseguenza, come risulta dal precedente punto 48, di non possesso dei documenti richiesti.
Poiché la presunzione di inesistenza dei documenti richiesti è stata superata, spettava alla Commissione, come risulta dal precedente punto 40, fornire una spiegazione plausibile che consentisse di comprendere la ragione per cui essa non aveva potuto reperire i documenti richiesti, che si presumevano essere esistiti in passato, ma non esistevano più alla data della domanda di accesso ai documenti o, quanto meno, non avevano potuto essere rinvenuti. Orbene, come risulta dall’esame precedente, in sostanza, la Commissione si è limitata a indicare di non essere in possesso dei documenti richiesti. In tali circostanze, si deve concludere che la Commissione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in sede di trattamento della domanda di accesso ai documenti, quali ricordati al precedente punto 59, e ha quindi violato il principio di buona amministrazione previsto all’articolo 41 della Carta.

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