Secondo ANAC il correttivo appalti ha esteso la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche anche ai dirigenti (sembra)

ANAC,  Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio il 7 maggio 2025

Con il comunicato citato sopra l’ANAC ha affermato: le attività tecniche che possono costituire oggetto di attribuzione degli incentivi sono esclusivamente quelle indicate allallegato 1.10 al Codice. L’elenco delle attività riportate nel suddetto allegato è da considerarsi tassativo in quanto gli incentivi costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e, quindi, possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge.

La corresponsione dell’incentivo spetta anche alle figure dirigenziali, da intendersi incluse nella più ampia categoria del “personale proprio” dell’Amministrazione destinatario dell’incentivo, mentre non può essere riconosciuto ai componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti, in quanto soggetti legati all’amministrazione da un rapporto di lavoro di diversa natura rispetto al lavoro dipendente e non contemplati dalla norma (avente carattere tassativo e non suscettibile di interpretazione estensiva) quali destinatari dell’incentivo.

Tuttavia, la stessa Autorità in un parere reso pochi giorni prima (Parere funzione consultiva n.14 del 9 aprile 2025), specificava che Ancorché il Legislatore, mediante la novella in esame, non abbia chiaramente disposto l’inclusione del personale dirigenziale nell’alveo dei soggetti cui detto emolumento può essere riconosciuto, la soppressione della disposizione sopra indicata, SEMBRA (ndr: enfasi del redattore) deporre per la volontà dello stesso Legislatore di estendere l’applicazione della norma anche alle figure dirigenziali, da intendersi incluse nella più ampia categoria del “personale proprio” dell’Amministrazione cui spetta l’incentivo. Sembra opportuno osservare al riguardo che la modifica normativa sopra indicata, reca con sé taluni problemi di correlazione con le previsioni dell’art. 24, del d.lgs. 165/2001

Continua sempre l’ANAC in tale parere: Vista la norma sopra richiamata, la possibilità di riconoscere l’incentivo al personale dirigenziale, avrebbe richiesto, più opportunamente, una deroga espressa al principio di onnicomprensività del trattamento economico sancito dal citato art. 24 del d.lgs. 165/2001, così come avvenuto per gli appalti finanziati con risorse PNRR, per effetto delle disposizioni del d.l. 13/2023

Tuttavia, la soppressione dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 45, che stabiliva l’impossibilità di
riconoscere l’incentivo per funzioni tecniche al personale dirigenziale, anche alla luce di quanto già previsto per gli appalti PNRR, SEMBRA
(ndr: enfasi del redattore) introdurre nella disciplina in esame, una deroga implicita al suindicato principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti

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