Il signor X è stato condannato con decreto penale del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna alla pena di 1.500,00 euro di multa, in sostituzione della pena detentiva di venti giorni di reclusione, per il reato di interruzione di pubblico servizio previsto e punito dall’articolo 340 del codice penale.
I fatti risalgono al 3 gennaio 2022, quando l’allora brigadiere X si presentò in orario di servizio alla fiera di Bologna per la vaccinazione anti covid, interrompendo il regolare corso dell’attività sanitaria per almeno un’ora, con la pretesa che il personale medico leggesse un faldone di documenti che aveva portato con sé, per ottenerne informazioni sugli effetti collaterali del vaccino. Lo stesso personale medico fu ulteriormente distolto dal servizio perché impegnato a relazionarsi con l’equipaggio di una volante della Polizia di Stato di cui il brigadier X aveva chiesto nel frattempo l’intervento.
Dopo aver rifiutato il vaccino, l’odierno convenuto fu sospeso, e sottoposto a indagine penale per l’interruzione del pubblico servizio di vaccinazione. Il 19 gennaio la notizia, con quella di altro fatto analogo verificatosi negli stessi giorni, fu diffusa da giornali e telegiornali, nazionali e locali, con una coda su un giornale locale il 20 e 21 gennaio.
Dal decreto penale di condanna, peraltro, è possibile desumere argomenti di prova circa la limitata offensività del fatto di reato. Da un lato, infatti, la modalità di esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, che ha formulato l’imputazione con la richiesta di decreto penale di condanna, e dall’altro, la richiesta prossima al minimo della pena detentiva per il reato di interruzione di pubblico servizio, da sostituirsi con a pena pecuniaria, condivisa dal giudice per le indagini preliminari, evidenziano la modesta offensività del fatto.
Anche il secondo parametro per la liquidazione equitativa del danno, il cosiddetto clamor fori, richiede due precisazioni. La notizia del fatto e dell’imputazione penale ha certamente avuto risonanza anche nazionale, tuttavia per il solo giorno 19 gennaio 2022, salva una breve coda su un solo quotidiano locale nei giorni 20 e 21. Inoltre, in tutte le edizioni l’odierno convenuto compare sempre come “coprotagonista”, accomunato al funzionario di polizia protagonista dell’analoga vicenda verificatasi negli stessi giorni presso il centro vaccinale di Casalecchio. La notizia che riguardava l’ex brigadier X, in altre parole, è sempre stata presentata come un’unica notizia insieme con quella del funzionario di polizia, mai con un suo autonomo rilievo.
Alla luce della modesta gravità del fatto e del clamore della notizia limitato nel tempo, il convenuto va pertanto condannato a pagare in favore della Guardia di Finanza, a titolo di risarcimento del danno all’immagine, l’importo complessivo di 2.500,00 euro