Corte di Cassazione, sentenza n. 17668 del 30 giugno 2025
In materia di accertamento e riscossione la proroga di 85 giorni prevista dall’art. 67 del dl 18/2020 è stata oggetto di diverse pronunce delle Corti tributarie di primo e secondo grado.
Sembrava che la questione avesse trovato una risposta con il decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, seppur non affrontando direttamente il tema, avallava l’interpretazione data dalla prima Sezione con l’ordinanza n. 960/2025 (cfr il post su questo blog: La proroga “COVID” degli 85 giorni sposta in avanti prescrizione e decadenza di tutte le attività di accertamento e riscossione dei tributi)
Ora invece, vi è un’altra pronuncia, stavolta della Sezione tributaria, di avviso totalmente (o quasi) opposto.
La Sezione Tributaria, infatti, con riferimento a un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2015, notificato l’11 marzo 2022, ha enunciato il seguente principio di diritto:
Il termine per l’effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall’art. 157, comma 1, d.l. n. 34/20 – norma speciale rispetto a quella di cui all’art. 12, d.lgs. n. 159/2015 – al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogato di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all’art. 67 del d.l. n. 18/20, termine che infatti risulta assorbito agli effetti di cui sopra.