Il reato di falso ideologico si applica anche agli atti interni, non solo a quelli con riflessi esterni diretti

Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza n. 25509 dep. 10 luglio 2025

Deve ribadirsi che, ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, la nozione di atto pubblico comprende non solo gli atti destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti c.d. interni. Tali devono intendersi sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, che quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale – conforme o meno allo schema tipico – ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi (Sez. 5, n. 38455 del 10/05/2019, Carta, Rv. 277092; Sez. 5, n. 49417 del 6/10/2003, Della Rocca, Rv. 227659 – 01).

Si tratta di un principio che si esprime anche mediante la considerazione di come il concetto di atto pubblico agli effetti della tutela penale sia più ampio di quello desumibile dall’art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell’esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l’attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, Pizzuto, Rv. 281041 – 01).

Il verbale della seduta di un consiglio di classe costituisce, dunque, atto pubblico, dotato di fede privilegiata poiché idoneo a documentare le attività e gli adempimenti necessari per la realizzazione dei compiti istituzionali dell’organo collegiale previsto per legge in ambito scolastico ed a produrre effetti nei confronti dei terzi (vedi Sez. 5, n. 46852 del 14/06/2005, Franchino, Rv. 233037 – 01; Sez. 5, n. 2577 del 16/12/2003, dep. 26/01/2004, Scarsi e altro, Rv. 227856 – 01).

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