Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 187 del 10 luglio 2025
L’Azienda ospedaliera universitaria chiede di chiarire se l’imposta sostitutiva in commento si applichi al solo istituto delle prestazioni aggiuntive, cui testualmente rinvia l’articolo 7 del decreto legge n. 73 del 2024, ovvero anche alle «prestazioni sanitarie ALPI convenzionali» previste dall’articolo 89, comma 1, lettera d), del CCNL Area Sanità triennio 2019-2021, «nell’ipotesi in cui le stesse siano finalizzate alla riduzione delle liste di attesa e/o a fare fronte a carenze di organico»
Alla luce della prassi e della normativa sopra richiamata, si ritiene che l’imposta sostitutiva del 15 per cento prevista dall’articolo 7 del decreto non possa essere applicata ai compensi erogati per lo svolgimento delle «prestazioni sanitarie ALPI convenzionali», cioè rese in virtù del convenzionamento tra Enti del SSN», diverse dalle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 89, comma 2, del CCNL Area Sanità 20192021 espressamente individuate dalla norma agevolativa