L’imposta sostitutiva del 15% per prestazioni aggiuntive non si applica alle prestazioni ALPI richieste da altre aziende

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 187 del 10 luglio 2025

L’Azienda  ospedaliera  universitaria  chiede  di  chiarire se l’imposta sostitutiva in commento si applichi al solo istituto delle prestazioni  aggiuntive, cui testualmente rinvia l’articolo 7 del decreto legge n. 73 del 2024, ovvero  anche alle «prestazioni sanitarie ALPI convenzionali» previste dall’articolo 89, comma 1, lettera d), del CCNL Area Sanità ­ triennio 2019-­2021,  «nell’ipotesi in cui le stesse siano  finalizzate alla riduzione delle liste di attesa e/o a fare fronte a carenze di organico»

Alla luce della prassi e della normativa sopra richiamata, si ritiene che l’imposta sostitutiva del 15 per cento prevista dall’articolo 7 del decreto non possa  essere applicata ai compensi erogati per lo svolgimento delle «prestazioni sanitarie ALPI convenzionali», cioè rese in virtù del convenzionamento tra Enti  del  SSN», diverse dalle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 89, comma 2, del  CCNL Area Sanità 2019­2021 espressamente individuate dalla norma agevolativa

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