L’articolo 1264 del codice civile considera efficace la cessione quando alternativamente o il debitore l’abbia accettata o gli sia stata notificata. Ed è opinione comune che, di conseguenza, la semplice notifica vale a rendere la cessione del credito efficace nei confronti del debitore a prescindere dal fatto che costui la accetti o meno
Tale norma ha una limitata applicazione nel caso in cui il debitore sia una pubblica amministrazione . Infatti L’articolo 70 terzo comma del Regio decreto n. 2440 del 1923 e l’art. 9 legge n. 2248/1865 all. E, prevedono l’autorizzazione della pubblica amministrazione alla cessione dei crediti che la riguardano. Tuttavia, per principio consolidato, quella norma è riferita ai rapporti di durata, come l’appalto o la somministrazione, e non si applica alle prestazioni d’opera che, sia pure ripetute nel tempo, non hanno la caratteristica, per l’appunto, del rapporto di durata (Cass. 18339/ 2014; Cass. 24758/ 2021):
Alle aziende sanitarie, però, non si applica la norma di cui sopra che impone l’accettazione del debitore per la cessione dei crediti nel caso in cui il debitore sia una PA, perchè non sono da considerarsi amministrazioni statali (Cass. 29420/ 2023).
Ciò ha comportato che la cessione dei crediti dei fornitori delle aziende sanitarie, potessero avvenire a semplice “notifica” (meglio comunicazione) all’azienda sanitaria debitrice.
Nel codice dei contratti pubblici, però, era ed è prevista una diversa disciplina. Già l’art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016 stabiliva che
… le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Analoga disposizione si trova nell’attuale codice, in particolare all’art. 6 dell’Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023: le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione.
Quindi per le aziende sanitarie coesisteva un doppio regime (parte della giurisprudenza l’ha ritenuto sussistente anche per altre pubbliche amministrazioni): se le prestazioni derivavano da appalto o concessione, le cessioni dei crediti potevano essere rifiutate dall’azienda sanitaria entro brevi termini e il silenzio equivaleva ad accettazione, mentre per tutte le altre ipotesi bastava una comunicazione per rendere opponibile la cessione all’azienda sanitaria.
L’articolo 27 del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) riguardante il monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, ha introdotto significative novità sia circa le modalità di utilizzo, sia riguardo il ruolo della piattaforma per la certificazione dei crediti (chiamato anche sistema PCC). Le funzionalità della piattaforma permettono di comunicare e certificare i debiti scaduti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali (debiti commerciali). La complessa disciplina in questione, però, si applica alla certificazione dei crediti, e non direttamente alla cessione degli stessi. Tale normativa, quindi, non si applica quando si ha la cessione di un credito non certificato.
Negli ultimi anni l’art. 117 comma 4-bis del dl 34/2020 ha stabilito che I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all’articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all’ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L’ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l’accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata.
Quindi questa disposizione introduce una novità rilevante: in caso di silenzio serbato all’amministrazione, la cessione del credito si intende rifiutata.
La nuova normativa, però, si applica solamente ai crediti derivanti dagli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, cioè dai rapporti posti in essere con i c.d. “accreditati” o “convenzionati”.
Quindi ora le aziende sanitarie hanno tre tipologie di cessioni di crediti: quelle cessioni a cui non si possono opporre, quelle cessioni a cui si possono opporre entro trenta giorni e il silenzio è equiparato ad accettazione, e quelle cessioni per le quali il silenzio per quarantacinque giorni equivale a rifiuto.
Quando vi è un’azione per il pagamento di crediti da parte di un cessionario, quindi, è da valutare attentamente se, all’interno della massa dei crediti ceduti, vi possano essere crediti derivanti da accordi contrattuali per i quali non vi sia stata nessuna accettazione, il che equivarrebbe a rifiuto della cessione