Consiglio di Stato, sentenza n. 6284 del 17 luglio 2025
Va disattesa la tesi secondo cui il principio dell’anonimato sarebbe ormai venuto meno a seguito dell’abrogazione dell’art. 14 del d.P.R. n. 487 del 1994. Tale norma conteneva una disciplina analitica e dettagliata dei numerosi adempimenti formali che erano posti a carico dei singoli concorrenti (e della commissione di concorso) in caso di svolgimento di prove concorsuali scritte.
Pur trattandosi di adempimenti procedimentali pienamente permeati dal principio dell’anonimato, è evidente che la fonte normativa primaria di tale principio di anonimato non può essere identificata nella norma “a valle” dell’art. 14 del d.P.R. n. 487 del 1994, bensì nei superiori principi costituzionali di imparzialità e buon andamento che governano “a monte” l’azione della P.A. in fase di reclutamento del personale (cfr. art. 97 cost.).
La giurisprudenza amministrativa è assolutamente consolidata nel senso di evidenziare “la stretta correlazione che intercorre fra principio dell’anonimato e i principî di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.”, anche a prescindere dall’esistenza di una prova scritta formalmente sottoposta alle regole dell’art. 14 del d.P.R. n. 487 del 1994 (cfr. in tal senso Cons. St., sez. III, 22 maggio 2019, n. 3323).
In tale contesto, pertanto, appare evidente che l’abrogazione di una norma “a valle” contenente una disciplina di dettaglio delle modalità di svolgimento della prova scritta, non basta certamente a scardinare il principio dell’anonimato (inteso quale corollario logico dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento) al quale l’Amministrazione deve uniformare la propria condotta in fase di gestione di prove concorsuali sostenute in forma di elaborati scritti.
Ciò a fortiori se si considera che il d.P.R. n. 487 del 1994 – pur avendo subìto (per effetto del già citato d.P.R. n. 82 del 2023) l’espunzione del summenzionato art. 14 – ha al contempo subìto anche l’introduzione dell’art. 8 comma 3, il quale dispone che “Le prove di esame si svolgono secondo le modalità di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Il testuale richiamo normativo dell’art. 35-quater, co. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 – per ciò che concerne le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali – ai principi generali di imparzialità, integrità delle prove, trasparenza e omogeneità, non può che essere inteso nel senso di ritenere ancora pienamente operante il principio dell’anonimato delle prove concorsuali che si sono tradotte nella redazione di elaborati scritti.