In caso di mobilità intercompartimentale l’inquadramento deve tener conto anche delle posizioni economiche

Corte di Cassazione, ordinanza n. 19912 del 17 luglio 2025

In tema di mobilità c.d. intercompartimentale, in assenza di un più specifico criterio previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, l’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell’amministrazione cessionaria, e, a tal fine, occorre tenere conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell’area, una progressione di carriera;

Le amministrazioni pubbliche operano, all’atto dell’inquadramento del personale in mobilità e in assenza di un più specifico criterio previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, l’equiparazione tra le aree funzionali e le posizioni economiche di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione confrontando, innanzitutto, i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle mansioni, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie; nel rispetto della regola generale per la quale vi deve essere una corrispondenza di l’individuazione della posizione economica adeguata può avvenire, successivamente, anche valutando la prossimità degli importi del trattamento tabellare del comparto di provenienza a quelli del comparto di destinazione

Comments are closed.