Come cambia la natura del rapporto delle farmacie con il SSN

In questo post illustreremo due elementi che cambieranno il rapporto, da un punto di vista giuridico, tra le farmacie e il SSN. Non facciamo riferimento agli elementi di dettaglio, ma a degli aspetti che cambieranno  radicalmente il mondo della farmaceutica convenzionata 

I due elementi chiave a cui si fa riferimento sono: la nuova “convenzione” (e più avanti si spiegherà il perchè “convenzione” è posto tra virgolette) che regola il rapporto tra le farmacie e il SSN, e la sentenza del 10 luglio 2025 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea resa nella causa C‑715/23.

La nuova convenzione, al di là dei dettagli, cambia il rapporto giuridico

Fino ad oggi il rapporto tra il SSN e le farmacie è stato regolato dalla c.d. “convenzione farmaceutica”.

La Suprema Corte, a Sezioni Unite, si è espressa così: sulla natura di tale rapporto Cassazione n. 5042 del 2017 e n. 5796 del 2017 deducevano che il rapporto che si instaura fra il Servizio sanitario nazionale e la farmacia in occasione dell’erogazione dell’assistenza farmaceutica non ha natura di transazione commerciale perché trattasi di rapporto la cui disciplina non è affidata al contratto, ma alla legge ed al regolamento che rende esecutivo l’accordo collettivo nazionale stipulato in base ed in conformità alla legge (art. 8, comma 2, d. Igs. n. 502 del 1992), e come tale il rapporto rimane sottratto alla autonomia privata nell’intendimento del legislatore in forza della natura del fenomeno, che è l’erogazione dell’assistenza farmaceutica per conto dell’Azienda Unità sanitaria locale. Le sentenze citate concludevano nel senso dell’inapplicabilità del saggio di interessi previsto dal d. Igs. n. 231 del 2002 alle farmacie (Cassazione, SSUU, sentenza n 35092 del 14 dicembre 2023)

Il nuovo Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, invece, è stato stipulato secondo il procedimento che disciplina la stipula dei contratti e degli accordi collettivi, per esempio, i contratti collettivi che disciplinano il rapporto di lavoro pubblico privatizzato e gli accordi collettivi che disciplinano i rapporti con i medici di medicina generale.

Si è quindi voluto caratterizzare l’atto che disciplina i rapporti delle farmacie con il SSN, come un atto contrattuale, di carattere privatistico, diverso da quello precedente che era stato approvato con Decreto del Presidente della Repubblica.

Gli effetti della natura privatistica dell’accordo.

Tra gli effetti della nuova natura privatistica dell’accordo, ciò che assumerà un rilievo molto importante è appunto l’applicabilità del d.lgs. 231/2002. La già citata sentenza delle Sezioni Unite si è espressa nel 2023 per l’inapplicabilità del decreto in materia di transazioni commerciali e interessi, in forza dalla natura pubblicistica dell’atto di convenzione, approvato con DPR. 

Il nuovo accordo, invece, in più punti fa espresso riferimento al d.lgs. 231/2002, e in particolare in materia di interessi in caso di ritardato pagamento da parte delle aziende sanitarie.

Ciò comporterà che in caso di tardivo pagamento andranno computati gli interessi come per le altre transazioni commerciali.

La sentenza del 10 luglio 2025 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

La sentenza in argomento ha stabilito un principio di diritto che comporterà un autentico “terremoto” nel settore delle farmacie.

Infatti ha stabilito che l’autorizzazione ad aprire una farmacia è una concessione, e, come tutte le concessioni, deve essere assegnata secondo i principi stabiliti dalle direttive europea, in particolare quella sulle concessioni (Direttiva 2014/23/UE)

In sintesi, quindi, le concessioni delle farmacie dovranno essere assegnate tramite un bando pubblico, aperto a tutti gli operatori interessati.

Tra tali operatori, vi potrebbero anche essere società, non solo farmacisti, come invece avviene oggi.

Inoltre, la concessione dovrà avere un termine.

Ad oggi, infatti, la concessione di una farmacia è “sine die”, senza un termine finale. Solo in caso di morte del titolare della concessione, gli eredi hanno sei mesi di tempo per rilevare la farmacia oppure cederla ad altri farmacisti.

Secondo la direttiva europea la validità della concessione deve permettere al concessionario il recupero dell’investimento iniziale e un ragionevole guadagno; sarebbero quindi da inibire almeno la trasmissione agli eredi della titolarità della concessione.

Ben si comprende che mettere a bando almeno tutte le farmacie il cui titolare muore, sarebbe un vero e proprio terremoto nel settore.

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