La differenza tra incarico di consulenza e appalto di servizi di ingegneria: la sintesi della Corte dei Conti

Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 89/2025/VSG del 24 luglio 2025

Va ricordato che la Sezione regionale di controllo dell’Emilia Romagna è più volte intervenuta  sulla materia degli incarichi esterni (nel cui genus si inseriscono gli atti di  consulenza), dapprima, con deliberazione n. 241/2021/INPR del 16 novembre 2021,  dettando “Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e  ricerca, ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1, c. 173 della L. n. 266/2005”, i cui  contenuti integralmente si richiamano; successivamente, con deliberazione n.  135/2024/INPR dell’11 dicembre 2024, di ulteriore specificazione delle “Linee guida  riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini  dell’adempimento di cui all’art. 1, c. 173 della L. n. 266/2005”, i cui contenuti, a loro  volta, integralmente si richiamano.

La Sezione, nel dettare linee guida, ha fornito chiarimenti agli enti, specie con  riguardo alla distinzione tra incarichi esterni e appalti di servizi da un lato e incarichi  esterni e rapporto di pubblico impiego dall’altro. 

Inoltre, nella richiamata delibera n. 135/2024, la Sezione ricordava che  “per principio generale dell’ordinamento, le Pubbliche Amministrazioni devono far  fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego  delle risorse umane e professionali di cui dispongono: prima del conferimento  dell’incarico, la cui prestazione deve avere un oggetto definito, circoscritto e  determinato, l’amministrazione deve avere accertato l’oggettiva impossibilità di  utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno (cfr. Corte dei conti, Sezione  centrale di controllo dii legittimità, deliberazione n. 13/2013. 

Non integra i presupposti dell’articolo 7, comma 6, la circostanza che le risorse presenti siano già  impegnate a tempo pieno: l‘incarico, infatti, deve rispondere ad esigenze di natura  eccezionale e straordinaria, oggettivamente non sopperibili dalle professionalità  interne, non già ad esigenze ordinarie e permanenti, seppur urgenti per mancata,  erronea o tardiva valutazione o programmazione dei fabbisogni di personale; inoltre,  il conferimento deve essere adeguatamente motivato, nel senso che l’ente è tenuto  a dimostrare, con congrua ed esaustiva motivazione, l’effettiva impossibilità di  utilizzo del personale dipendente (cfr. Corte dei conti, Sezione controllo Molise,  deliberazione n. 67/2024).”

 Nella stessa delibera, sempre in merito all’accertata impossibilità oggettiva di poter  utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, era stato precisato che la  carenza di personale è da intendersi come oggettivamente (e non soggettivamente)  non disponibile  Inoltre va chiarito che la differenza tra un appalto pubblico di servizi e un  incarico professionale, di cui all’art. 7 c. 6 del D.Lgs. 165/2001, risiede nella causa  contrattuale, avendo riguardo al fatto che il primo rientra nello schema dell’appalto  (definito all’art. 1655 del c.c.) mentre il conferimento di incarico professionale rientra  nei contratti di prestazione d’opera intellettuale (disciplinato dall’art. 2222 e ss. del  c.c.).

In particolare, mentre l’incarico professionale è caratterizzato principalmente  dalla prestazione di natura personale, l’appalto ha per oggetto una attività di tipo  imprenditoriale, comprendente l’organizzazione dei mezzi e l’assunzione dei rischi di  gestione da parte dell’appaltatore.  Come già ampiamente argomentato da questa Sezione con la precedente  delibera 134/2024/INPRR, si ritiene fondamentale individuare la distinzione tra  appalto di servizi di tipo intellettuale (ad esempio servizi di architettura e di  ingegneria) e incarico professionale di consulenza, studio o ricerca.  Il primo è  disciplinato dal Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 36/2023, mentre il secondo  afferisce all’art. 7 c. 6 e seguenti del D.Lgs. n.165/2001. La norma di cui all’art. 7,  c. 6, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che il contratto che segue alla determinazione  dirigenziale di incarico abbia la forma di un contratto di lavoro autonomo (o di opera  intellettuale), in cui rilevano, per l’appunto, l’autonomia del prestatore d’opera e  l’intuitu personae, con conseguente infungibilità della prestazione.   In definitiva assume carattere centrale la  personalità della prestazione resa dall’esecutore.  

Cosicché appare chiaro che la nozione appena descritta resta concettualmente  distinta dalla nozione di appalto di servizi; gli incarichi di consulenza, studio o ricerca  forniscono all’Ente un cosiddetto contributo conoscitivo qualificato che orienta con  autorevolezza l’azione, senza tuttavia vincolarla in quanto l’amministrazione  pubblica può sempre discostarsi dalle indicazioni ricevute. La prestazione oggetto di  un contratto di appalto, invece, coincide con un servizio che l’amministrazione  recepisce senza discostarsene. 

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