Se non vi è preventiva comunicazione e non vi è un “comune gradimento”, non vi è l’obbligo dell’ente di rimborsare le spese legali

Corte di Cassazione, sentenza n. 15279 del 9 giugno 2025

Sebbene la norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione della pendenza del procedimento e della volontà di volersi avvalere del patrocinio legale a carico dell’ente, tuttavia, come è stato affermato da questa Corte interpretando disposizioni analoghe dettate per altri comparti (Cass. 4.3.2014 n. 4978; Cass. 27.9.2016 n. 18946), la disciplina postula una necessaria valutazione ex ante da parte dell’Amministrazione, che deve essere messa in condizione di valutare la sussistenza o meno del conflitto di interessi e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dipendente.

In mancanza della previa comunicazione non è configurabile, quindi, in capo all’amministrazione, l’obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia. Parimenti, siffatto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all’ente, poiché la disposizione pone a carico dell’amministrazione le spese in caso di scelta di un legale «di comune gradimento» e ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente, ma anche degli interessi dell’ente.

Questa Suprema Corte, allora, ha individuato un principio generale, applicabile in tutte le circostanze e, dunque, pure nella specie, che è espressione della regola per la quale l’ente locale deve potere verificare, ex ante, se vi sia una situazione di conflitto d’interessi e che si applica a tutti i rapporti di pubblico impiego. D’altronde, l’esclusione della copertura in esame nelle ipotesi di conflitto di interessi è contemplata anche dalla legislazione regionale citata dal ricorrente.

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