Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza n. 27515 dep. 28 luglio 2025
Deve affermarsi il seguente principio di diritto: “Il delitto di epidemia colposa può essere integrato anche da una condotta omissiva”.
Resta ovviamente fermo che, per aversi reato nella forma omissiva, dovrà pur sempre sussistere, alla stregua dei principi generali da osservarsi anche in tal caso, in primo luogo la prova degli elementi in base ai quali opera la previsione dell’art. 40, secondo comma, cod. pen., ovvero la sussistenza, in capo al soggetto agente, dell’obbligo giuridico di attivarsi, discendente dalle fonti di responsabilità che la giurisprudenza di questa Corte ha, nel tempo, individuato; in secondo luogo, con specifico riguardo al reato di epidemia, da tenere sempre necessariamente distinto dai reati che si limitino a ledere la salute individuale, sarà necessaria la valutazione, da compiere in presenza di una legge scientifica di copertura e secondo i principi della causalità generale, circa l’omesso impedimento della diffusione del germe a determinare o a concorrere nella determinazione del fenomeno rapido, massivo ed incontrollabile, lesivo del bene collettivo della salute e incontestabilmente proprio del reato in esame (per la generale necessità che il 18 rapporto di causalità tra omissione ed evento sia fondato su un giudizio di alta probabilità logica, sulla scia di Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhan, Rv. 287463 – 01 e Sez. U, n. 30328 del 10/07/2022, Franzese, Rv. 222138 – 01, si veda, anche da ultimo, Sez. 4, n. 45399 del 02/10/2004, Rondinelli, Rv. 287463 – 01).
Va aggiunto come questa Corte abbia anche affermato che la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto della sussistenza della violazione – da parte del garante di una regola cautelare (generica o specifica), della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), nonché della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso (cosi, da ultimo, Sez. 4, n. 21554 del 05/05/2021, Zoccarato, Rv. 281334 – 01 e Sez. 4, n. 32216 del 20/06/2018, Capobianco e altro, Rv. 273568 – 01).