Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2025 in GURI n.191 del 19/08/2025
E’ stato pubblicato il 19/08/2025 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2025, che regolamenta i poteri dell’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria previsto dal d.l. 73/2024 in materia di liste d’attesa.
Nel caso di ritardi e inadempienze rispetto agli obiettivi di cui al citato decreto-legge n. 73 del 2024 (riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie), rilevati dal Ministero, l’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria contesta il ritardo o l’inadempienza dandone comunicazione alla regione nonche’ al Ministro della salute, assegnando un termine, di trenta giorni, per controdedurre.
Decorso tale termine, in assenza di controdeduzioni o in caso di controdeduzioni giudicate non accoglibili, l’Organismo assegna un ulteriore termine di sessanta/novanta giorni, salvo deroghe specificamente concordate, per eliminare le criticita’. In caso di omesso riscontro o mancato superamento delle criticita’, l’Organismo si sostituisce al soggetto inadempiente per l’adozione degli atti o provvedimenti non posti in essere o indica allo stesso le linee operative ed il termine per adempiere, verificando la corretta e tempestiva esecuzione. La sostituzione e’ comunicata al Ministro della salute e alla amministrazione titolare del potere.
Nel caso in cui il provvedimento adottato dall’Organismo sia ad efficacia durevole, l’esercizio del potere sostitutivo non esclude definitivamente il potere del soggetto titolare. In tal caso, anche dopo l’adozione del provvedimento da parte dell’Organismo, il titolare del potere puo’ chiedere all’Organismo di essere autorizzato ad esercitarlo. L’Organismo, valutate anche le specifiche circostanze e l’interesse pubblico prevalente, determina se autorizzare l’esercizio del potere, assegnando un termine perentorio per provvedere. A conclusione del procedimento o a seguito del comportamento attivo da parte del soggetto titolare del potere, l’Organismo dispone la revoca del provvedimento che aveva adottato in sostituzione.