I poteri dell’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria in caso di inadempienze sulle liste d’attesa

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2025 in GURI n.191 del 19/08/2025

E’ stato pubblicato il 19/08/2025 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2025, che regolamenta i poteri dell’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria previsto dal d.l. 73/2024 in materia di liste d’attesa.

Nel caso di ritardi e inadempienze rispetto  agli  obiettivi  di cui al citato decreto-legge n. 73 del 2024 (riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie), rilevati  dal  Ministero, l’Organismo  di verifica  e  controllo  sull’assistenza sanitaria contesta   il   ritardo   o   l’inadempienza    dandone comunicazione  alla  regione  nonche’  al  Ministro   della   salute, assegnando un termine, di trenta giorni, per controdedurre. 

Decorso  tale termine,  in  assenza  di controdeduzioni  o  in  caso   di   controdeduzioni   giudicate   non accoglibili,   l’Organismo   assegna   un   ulteriore   termine    di sessanta/novanta giorni, salvo deroghe specificamente concordate, per eliminare le criticita’.  In  caso  di  omesso  riscontro  o  mancato superamento delle criticita’, l’Organismo si sostituisce al  soggetto inadempiente per l’adozione degli atti o provvedimenti non  posti  in essere o indica allo stesso le linee  operative  ed  il  termine  per adempiere,  verificando  la  corretta  e  tempestiva  esecuzione.  La sostituzione  e’  comunicata  al  Ministro  della   salute   e   alla amministrazione titolare del potere. 

Nel caso in cui il provvedimento adottato dall’Organismo sia  ad efficacia durevole, l’esercizio del potere  sostitutivo  non  esclude definitivamente il potere del soggetto titolare. In tal  caso,  anche dopo  l’adozione  del  provvedimento  da  parte  dell’Organismo,   il titolare del potere puo’ chiedere all’Organismo di essere autorizzato ad esercitarlo. L’Organismo, valutate anche le specifiche circostanze e  l’interesse  pubblico   prevalente,   determina   se   autorizzare l’esercizio  del  potere,  assegnando  un  termine   perentorio   per provvedere.  A  conclusione  del  procedimento  o   a   seguito   del comportamento attivo da  parte  del  soggetto  titolare  del  potere, l’Organismo dispone la revoca del provvedimento che aveva adottato in sostituzione.

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