Consiglio di Stato, sentenza n. 6611 del 24 luglio 2025
Già la Corte di cassazione (Cass. civ., sez. lav., 4 ottobre 2016, n. 19777) ha evidenziato in passato in materia di “mobilità pubblica” che: “a fronte di un inquadramento disposto, senza base normativa … il successivo contratto individuale non poteva certamente configurarsi, in assenza di specifiche allegazioni e prove da parte dell’Amministrazione, come un atto di rinuncia e transazione – che solo avrebbe potuto avere rilievo ex art. 2113 c.c. – e quindi la sua sottoscrizione non poteva, di per sè, comportare l’accettazione di un’erronea collocazione professionale, stante il diritto dei lavoratori ad essere assunti in un inquadramento equivalente a quello di provenienza e l’obbligo delle Amministrazioni di destinazione risultante anche dal contratto individuale – di procedere all’assunzione nelle corrispondenti qualifiche”. In ogni caso: “Nessuno specifico accordo risulta essere intercorso tra le parti al suddetto riguardo, per cui non poteva affatto ritenersi che i lavoratori avessero prestato acquiescenza all’inquadramento disposto dalla Pubblica amministrazione, visto che non risulta essere emersa nessuna manifestazione esplicita o implicita in tali sensi (vedi, per tutte: Cass. SU n. 503 del 2011 cit. nonchè Cass. SU 24 ottobre 2007, n. 22268)”;
Pertanto, in estrema sintesi:
a) la congrua considerazione di anzianità maturata e professionalità acquisita, ai fini del corretto inquadramento a seguito di procedura di mobilità da una pubblica amministrazione ad un’altra, rientra nel novero dei diritti non rinunziabili del lavoratore (parte debole contrattuale) e dei connessi doveri inderogabili del datore di lavoro pubblico;
b) di qui la applicazione dell’art. 2103 c.c. (rispetto delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto e per quelle corrispondenti all’inquadramento successivamente acquisito per via della anzianità maturata e della professionalità acquisita) nonché dell’art. 2113 c.c. (invalidità di eventuali rinunzie circa disposizioni inderogabili nel cui novero rientra, altresì, il tema delle mansioni e del relativo inquadramento ex art. 2103 c.c.). Quanto alla applicazione dell’art. 2113 c.c. anche in materia di pubblico impiego si veda, altresì: Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 2011, n. 152; Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2010, n. 9526; Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 2000, n. 6359;
c) in questo complessivo quadro disciplinare, eventuali sottoscrizioni di contratti o di verbali di immissione in servizio non sono idonee a configurare, come già detto, “l’accettazione di un’erronea collocazione professionale, stante il diritto dei lavoratori ad essere assunti in un inquadramento equivalente a quello di provenienza” ed il correlato “obbligo delle Amministrazioni di destinazione … di procedere all’assunzione nelle corrispondenti qualifiche” (Cass. civ., sez. lav., 4 ottobre 2016, n. 19777, cit.);