ANAC sottolinea le criticità degli appalti per medici “gettonisti”, in particolare la continguità con la somministrazione (vietata) di medici

ANAC, Delibera n. 288 del 23 luglio 2025

Si è svolta una verifica ispettiva presso le varie sedi dell’ASST di X, congiuntamente ai Nuclei per la Tutela della Salute e per la Tutela del Lavoro dell’Arma dei Carabinieri. Le predette attività sono state finalizzate all’acquisizione di tutta la documentazione ritenuta utile in relazione all’esternalizzazione di servizi professionali sanitari, con particolare riferimento alla fornitura di personale medico e infermieristico, e le relative operazioni sono state verbalizzate in contraddittorio con gli esponenti dell’ente. 

Nel corso dell’ispezione l’ASST ha sottolineato che l’oggetto degli affidamenti esaminati è il servizio di copertura turno e non la fornitura/somministrazione di personale, posto che tale modalità sarebbe incompatibile con i limiti imposti dall’art. 36 del Testo Unico del Pubblico Impiego, che vieta la somministrazione di personale dirigenziale, categoria nella quale rientrano tutti i medici . Infatti, trattandosi di figure professionali, tutti i medici dipendenti delle amministrazioni sanitarie sono inquadrati come dirigenti, anche quando non sono attribuiti loro degli incarichi di direzione di strutture; pertanto, in base alla richiamata prescrizione normativa, il contratto di somministrazione è sempre da escludere quando si tratti di personale medico, anche qualora lo stesso non sia chiamato a dirigere reparti o altre strutture. 

Sulla distinzione tra appalto e somministrazione, si è espresso il Consiglio di Stato (sentenza n. 1571/2018) indicando le caratteristiche in presenza delle quali un contratto qualificato come “appalto” può, in realtà, sostanziarsi nella mera somministrazione di personale.

È di tutta evidenza come anche gli affidamenti disposti dalla ASST di X si siano caratterizzati per la quasi totale assenza degli indici che la giurisprudenza ha individuato come tipici dell’appalto di servizi.

In tal senso, anche questa Autorità si è già espressa nel precedente già richiamato, evidenziando che le caratteristiche proprie dell’ambito sanitario finiscono necessariamente per far sì che l’appalto di servizi finalizzato a sopperire alle carenze di personale medico sia, in concreto, eseguito secondo modalità quasi del tutto sovrapponibili a quelli di un contratto di somministrazione di personale. 

Pertanto, è da escludersi che l’ASST di X possa ancora fare ricorso alla descritta modalità di reclutamento.

Comments are closed.