Omessa predisposizione del servizio di guardiania e danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Campania, sentenza n 296 del 16  settembre 2025


Vi era stato il furto del natante di proprietà di un cittadino, furto ritenuto in sede giurisdizionale civile, determinato dall’inadempimento del Comune del contratto di ormeggio con annesso obbligo di custodia gravante sull’Ente, stipulato nell’anno 2005 con il predetto soggetto privato e prevedente l’obbligo di corrispondere per l’anno 2005 canone di € 1.800,00.
Ad avviso del requirente, all’origine del trafugamento del natante avvenuto presso il porto nelle ore notturne del 22/8/2005, vi sarebbe la mancata predisposizione del servizio di guardiania notturna (previsto dal contratto di ormeggio e dal Regolamento del porto) da parte dell’allora Responsabile del Demanio Marittimo del Comune, X, il quale non curò tale predisposizione nonostante l’assunzione di cinque guardiani, avvenuta su sua richiesta proprio allo scopo di garantire il servizio di guardiania anche notturna nel periodo di alta stagione (15 giugno/15 settembre), e nonostante l’aumento delle tariffe di ormeggio dei natanti nel porto deliberata dall’Ente ancora su richiesta dell’X e sempre per assicurare il servizio di guardiania H24.

La grave negligenza riscontrabile a connotazione della condotta complessivamente tenuta da X, infine, emerge con chiarezza dall’insieme degli atti di causa, le cui risultanze, precedentemente compendiate, testimoniano che egli ha violato tutti gli atti (in primis il Regolamento di Gestione del Porto) che stabilivano la necessità e la doverosità di prevedere un servizio di guardiania dei natanti ormeggiati presso il predetto Porto -ovvero, H24- nonostante egli stesso avesse rilasciato al cittadino un’autorizzazione per posto barca prevedente proprio tale servizio e richiesto all’Amministrazione comunale, sempre allo scopo di effettuare il servizio stesso, l’aggiornamento delle tariffe e l’assunzione di un congruo numero di unità di personale, tutto puntualmente ottenuto. Eppure, nessuna iniziativa venne assunta dall’X per dare concreto seguito alla predisposizione della sorveglianza delle unità da diporto nel periodo di alta stagione. La mancata predisposizione, da parte sua, di qualsiasi organizzazione del porto, integra condotta connotata da gravissima negligenza, posto che il Comune aveva assunto, nel periodo estivo, obblighi di guardiania, il cui inadempimento, in caso di furti, avrebbe ovviamente esposto l’ente ad obbligazioni risarcitorie; nel caso di specie, puntualmente insorta.

Stanti l’ovvia rilevabilità del nesso eziologico tra la condotta gravemente omissiva di X e il pregiudizio erariale sopra valutato sussistente e correttamente quantificato, il convenuto, conclusivamente, va condannato, in accoglimento della domanda attorea, al pagamento in favore del Comune, della somma complessiva di € 113.884,55

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