La prescrizione o l’inesigibilita’ del credito rileva per il danno erariale solo in caso di mancata entrata, non di indebita elargizione

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 104 del 5 settembre 2025

L’intervenuta inesigibilità costituisce elemento costitutivo del danno nel caso in cui quest’ultimo derivi da una mancata entrata. Nel caso in esame, invece, il danno azionato deriva dall’indebita elargizione di una somma di denaro sviata dalle finalità pubblicistiche a cui doveva essere destinata.

L’iscrizione a ruolo, inoltre, non incide sull’interesse ad agire della Procura poiché, per consolidata giurisprudenza contabile, l’autonomia del giudizio contabile rispetto a quello civile ha come conseguenza che “il giudizio di responsabilità non trova ostacoli allorché l’amministrazione titolare di un diritto di credito abbia già provveduto a chiederne il pagamento in via amministrativa o, ricorrendone i presupposti, esperendo le ordinarie azioni civilistiche” (Corte dei conti, Sez. II App., sent n. 68/2023); pertanto, ai fini dell’accertamento della responsabilità e del correlato obbligo risarcitorio, non osta la circostanza che l’Amministrazione presunta danneggiata si sia già costituita un equipollente titolo esecutivo, con l’esperimento di autonome azioni di recupero, dovendosi riconoscere la piena esperibilità dell’azione risarcitoria, fino all’integrale soddisfacimento del credito in via amministrativa, idoneo solo questo ad escludere la permanenza di un danno risarcibile (ex multis, Corte dei conti, Sez. III App., sent. n. 236/2024; Corte dei conti, Sez. II App., sent. n. 153/2022), salvo il maggior danno, eventualmente contestato e provato (Corte dei conti, Sez. giurisdizionale Regione Toscana n. 31/2025 e  Corte dei conti, Sez. II App., sent. n. 68/2023).

Pertanto, il giudizio contabile può procedere autonomamente dalle azioni intraprese dall’Amministrazione per il recupero del proprio credito, posto che queste ultime non incidono sull’interesse ad agire del pubblico ministero o sull’ammissibilità dell’azione erariale

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