Premessa la ratio dell’istituto degli incentivi tecnici di remunerare lo svolgimento delle funzioni tecniche, per come tipizzate dal legislatore, con conseguente assunzione di responsabilità in sede di riconoscimento dei relativi compensi a beneficio del personale, sussiste un sistema omogeneo della loro contabilizzazione che prescinde dalla procedura seguita e quindi dalla tipologia di contratto prescelto dall’ente nell’affidamento di lavori, servizi e forniture.
Trattasi di un meccanismo complesso, rappresentato dalla doppia contabilizzazione degli incentivi in parola, i cui impegni, a carico degli stanziamenti riguardanti i relativi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, vengono registrati in contabilità dopo la sottoscrizione del contratto integrativo del personale relativo all’anno cui gli incentivi stessi si riferiscono, con imputazione all’esercizio in corso di gestione. Viene quindi emesso il relativo mandato di pagamento in favore dell’Ente e contestualmente l’accertamento dell’entrata per il medesimo importo.
Registrato il primo impegno, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata segue l’impegno della spesa per incentivi tecnici nell’esercizio in cui si perfeziona l’obbligazione nei confronti dei dipendenti, con imputazione all’esercizio in cui la stessa diviene esigibile, a valere degli stanziamenti riguardanti la spesa di personale. Precisa il principio contabile di riferimento, al par. 5.2 all. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011, che la copertura della suddetta spesa per gli incentivi tecnici è costituita dall’accertamento di entrata sopra indicato, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa”.