Corte di Cassazione, Ordinanza n. 29418 del 6 novembre 2025
Il Comune aveva proposto opposizione innanzi il Tribunale che ha dichiarato l’opposizione tempestiva e fondata nel merito, in quanto l’atto di transazione non era “assistito da un conforme provvedimento dell’organo munito del potere deliberativo e da uno specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione”.
La Suprema Corte, confermando tale decisione, ha sottolineato che si deve considerare come nella fattispecie si discuta di contratto distinto e successivo rispetto al contratto di patrocinio, e cioè della transazione conclusa tra l’avvocato e il Comune, rappresentato dal Sindaco, avente a oggetto la determinazione in Euro 45.000,00 del compenso al difensore per l’attività già svolta di difesa in giudizio dell’ente. Ciò comporta che a tale contratto non siano applicabili i principi elaborati con riguardo agli impegni di spesa per la partecipazione a controversie giudiziarie, ma si debba applicare il principio inderogabile della necessità dell’impegno di spesa, la cui violazione comporta la radicale nullità del contratto. Ne consegue che sono infondati il secondo e il quarto motivo di ricorso, in quanto l’ordinanza impugnata ha legittimamente rilevato la nullità della transazione ai sensi dell’art. 191 d.lgs. 267/2000, in quanto conclusa senza il relativo e necessario impegno di spesa.