Corte di Cassazione, sentenza n 31339 del 3 dicembre 2025
In mancanza di una normativa espressa sulla durata dei Protocolli, va stabilito quali siano i possibili effetti della consecuzione temporale tra di essi. Anche da questo punto di vista mancano norme esplicite.
In proposito si può ritenere che, se il Protocollo sia munito di una durata certa, ovverosia di un termine, la regolazione ad opera di un successivo Protocollo non incontra limiti nell’introduzione di una disciplina meno favorevole a decorrere dalla scadenza del primo, se non quelli generalissimi di cui all’art. 36 Cost., che non è però quanto viene qui in evidenza. Non vi è infatti ragione per cui, se l’atto cui risalgono le previsioni regolative sia munito di scadenza, i suoi effetti debbano aversi anche per il futuro. Ciò secondo una linea che non può che essere comune, pur mutando la fonte, a quanto si ritiene rispetto alla contrattazione collettiva. Infatti, come, per quest’ultima, il derivare di essa da una manifestazione dell’autonomia negoziale degli stipulanti ha l’effetto di farne operare gli effetti esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti (Cass., S.U., 30 maggio 2005, n. 11325; Cass. 7 ottobre 2010, n. 20784), analogamente, per i Protocolli, quale fonte eteronoma del rapporto di impiego, la fissazione originaria di una certa durata, naturalmente non consente l’estensione degli effetti oltre lo spirare di essa e permette al Protocollo successivo di regolare ex novo i trattamenti cui esso ha riguardo. E questo anche se, tra lo spirare del termine del primo Protocollo e l’adozione del successivo Protocollo, vi sia un lasso di tempo nell’ambito del quale vengano rese le prestazioni tipiche e ciò perché non è dato discorrere in tal caso, di diritti quesiti, essendo ciò impedito proprio dalla scadenza del previgente Protocollo.
Pertanto, a meno dell’esistenza nel Protocollo pregresso di norme di salvaguardia e comunque di regolazione transitoria del tempo intermedio prima dell’adozione di un nuovo Protocollo, è quest’ultimo a regolare appieno, anche con possibili effetti ex tunc o in ipotesi anche con introduzione di un apposito regime per la fase transitoria, l’assetto del trattamento retributivo-perequativo.
Se invece il Protocollo sia privo di scadenza certa, soccorrono i principi generali che non consentono di rimuovere con effetto ex tunc trattamenti che fossero previsti dalla fonte, in pieno regime di efficacia, che li regolava al momento dello svolgersi della prestazione. In ambito di regime contrattual-collettivo è stato infatti detto e va qui mutatis mutandis confermato, che si devono considerare diritti quesiti le situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come i corrispettivi di prestazioni già rese (Cass. 21 settembre 2023, n. 27054; Cass. 19 febbraio 2014, n. 3982; Cass. 29 settembre 2009, n. 20838). Ciò in quanto il saldarsi della fonte del diritto in pieno regime di efficacia con l’essersi resa la prestazione, comporta il sorgere del diritto, non rimuovibile ex post da una diversa regolamentazione da parte della successiva versione della medesima fonte. Quindi, l’essersi resa una prestazione in vigenza di una certa disciplina, non cessata nella propria efficacia, non consente di procedere ad una regolazione postuma in senso retroattivo ed in pregiudizio al lavoratore